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TRUFFA MILITARE

2020-09-29 20:52

Avv. Christian Petrina

Diritto penale militare, #dirittomilitare, avvocatomilitare, #tribunalemilitare, truffamilitare,

TRUFFA MILITARE

Prevista all’art. 234 c.p.m.p. che dispone che: “Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingi

 

Prevista all’art. 234 c.p.m.p. che dispone che:

 

Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni:

-      se il fatto è commesso a danno dell’amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

-      se il fatto è commesso, ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’autorità.

La condanna importa la rimozione.

 

Così come nel delitto di truffa previsto nel codice comune, il concetto di profitto va esteso anche a quello non economico, mentre il danno deve avere tale connotato patrimoniale ed economico, concreto, non solo potenziale e che abbia l’effetto di produrre, la perdita definitiva del bene da parte della vittima[1].

Non è richiesta la qualità di militare di chi sia indotto in errore con artifici e raggiri, bensì è sufficiente che tale status si ravvisi in capo al danneggiato dalla condotta delittuosa, in pratica la persona offesa dal reato.

Tale figura delittuosa è stata considerata da alcuni giudici rientrante, comunque, tra i delitti contro il patrimonio, equivocando, a parere di chi scrive, la circostanza che è inserita al Titolo IV del Libro secondo intitolato “Reati speciali conto l’amministrazione militare, contro la fede pubblica, contro la persona e contro il patrimonio”.

Non è un quesito privo di importanza in quanto comprenderne l’esatta collocazione può comportare conseguenze, anche processuali, importanti.

Ad esempio, in tema di intercettazioni telefoniche, il limite edittale previsto perché queste siano legittimamente eseguite è diverso a seconda che si tratti o meno di reati contro l’amministrazione.

Infatti, l’art. 266 comma 1 lett. a) sancisce che è consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni […].

Alla lett. b), invece, la pena della reclusione deve essere non inferiore a cinque anni, quindi un limite più basso rispetto alla prima ipotesi.

Considerato che la pena prevista per la truffa ex art. 234 c.p.m.p. è di tre anni o di cinque se aggravata, in alcuni casi potrebbero non essere considerate legittime eventuali intercettazioni telefoniche.

Ebbene, a parere di chi scrive, il delitto previsto all’art. 234 c.p.m.p. non rientra tra quelli contro la P.A.

Tale assunto trova fondamento da una attenta lettura sia della intitolazione del Titolo IV del Libro secondo c.p.m.p. che da una attenta disamina dell’art. 234 stesso codice.

La suddetta intitolazione, riporta una formulazione generica che ricomprende sia i reati speciali contro la P.A. che quelli contro la fede pubblica, contro la persona e contro il patrimonio.

Orbene, non può certo ritenersi che ognuna delle fattispecie ivi inserite possa rientrare in tutte le suddette categorie, ma si intuisce che è una elencazione progressiva con un ordine ben preciso che viene infatti rispettato dalla sequenza con la quale vengono previste le varie figure delittuose.

Per essere più preciso:

dall’art. 215 al 219 quelli contro l’amministrazione;

dal 220 al 221 quelli contro la fede pubblica;

dal 222 al 229 quelli contro la persona;

dal 230 al 237 quelli contro il patrimonio.

 

Tale conclusione viene confortata dal fatto che l’essere la truffa rivolta ai danni dell’amministrazione costituisce una specifica circostanza aggravante e non un reato a sé stante.

Pertanto, il limite di pena da prendere come punto di riferimento era quello di cui alla lettera a) dell’art. 266 c.p.p. (superiore nel massimo a cinque anni) e non quello di cui alla lettera b) (non inferiore nel massimo a cinque anni).

 

[1] Cass. Pen., sez.I, 5 giugno 2017, n. 31684.

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