INTEGRALERIPARAZIONE DEL DANNO QUALE CAUSAESTINTIVA DEL REATO E POSSIBILI RIFLESSINEL PROCESSO PENALE MILITARE.
Unanuova causa di estinzione del reato (L.103/2017), introdotta all’evidente fine dideflazionare le copiose agende dibattimentali dei Tribunali, è quella previstadall’art. 162 ter c.p. che prevede che: "Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato da reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.". Tuttavia, ben può evincersi che tale formula estintiva non è applicabile, perlomeno inmodo diretto, ai procedimenti aventi ad oggetto reati militari.Ciò perchétale istituto è previsto, come può leggersi dalla norma, solo in caso direati procedibili a querela ed, altresì, questa sia rimettibile; condizione diprocedibilità, questa, sconosciuta ai reati militari per i quali, tuttavia, è previstaquella della richiesta di procedimento del Comandante di Corpo ex art. 260 c.p.m.p..Ebbene,proprio partendo da questa lacuna normativa che, ancora una volta, non va di sicuro a vantaggio dei militari, potrebbe prospettarsi che l’aver soddisfatto lecondizioni riparatorie previste dal 162 ter c.p. possa indurre il soggettocompetente a formalizzare la suddetta richiesta di procedimento a valutare se, in virtùdella condotta riparatoria, non sia superfluo, atteso che si orbita in tema direati di minima offensività, sottoporre l’agente ad un processo penale o, alcontrario, se sia più congruo far rimanere il tutto in un ambito meramente disciplinare. Noi ciauguriamo che il legislatore intervenga presto onde colmare tale lacuna che, difatto, crea una ennesima ed ingiustificata disparità di trattamento tra civili e militari.Ancheperché, pur seguendo il superiore ragionamento, rimarrebbe comunque tutto nell’alveodi una eccessiva discrezionalità del comandante di Corpo di fronte ad unasituazione che oggettivamente rende superflua la punizione penale.