Cosa succede in caso di interferenza tra giurisdizione militare ed ordinaria?
In altri termini, nel caso di connessione tra procedimenti per reati comuni e reati militari, come si risolve la problematica?
La norma di riferimento è l’art. 13 c.p.p. appunto rubricato: "connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali". Al secondo comma è infatti previsto il principio per cui nel caso di reati comuni e reati militari la connessione opera soltanto nella ipotesi in cui il reato più grave sia quello comune, avuto riguardo ai criteri previsti dall’art. 16 comma 3 c.p.p. che così recita: " I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive."
In questo caso, la giurisdizione spetta al giudice ordinario per tutti i reati del caso.
Al di fuori di questa ipotesi, la giurisdizione per i reati militari sarà del giudice militare e per i reati comuni del giudice ordinario.
Nel caso, invece, in cui siano stati commessi uno o più reati militari (senza reati comuni) e vi sia concorso tra soggetti civili e militari, il giudice militare conserverà la giurisdizione nei confronti dei militari, mentre il giudice ordinario la manterrà, applicando la legge militare, per gli imputati civili.
In pratica l’art. 13 c.p.p. ha abrogato tacitamente l’art. 264 c.p.m.p in forza del quale nel caso di concorso di militari e soggetti civili in un reato militare, senza la configurabilità di reati comuni, vi era la connessione innanzi l’A.G. ordinaria.
Ritornando alla normativa vigente, per aversi connessione (quindi giurisdizione del giudice ordinario) occorrerà, pertanto, trovarsi in presenza di reati comuni e militari e che il primo sia più grave del secondo.
Nel caso, invece, in cui ci si trovi innanzi ad un unico reato o più reati militari, si ripete, commessi sia da un militare che da un civile in concorso, non opera la connessione ex art. 13 comma 2 c.p.p e si applicherà l’art. 14 c.p.m.p. che prevede l’assoggettamento alla legge penale militare delle persone estranee alle Forze Armate, ma che con i militari abbiano concorso nel compimento del fatto delittuoso.
Quindi, giudizi separati (giudice ordinario per i civili e giudice militare per gli altri concorrenti appartenenti alle FF.AA.), ma il giudice ordinario applicherà la legge militare.
In altri termini la magistratura ordinaria può occuparsi dei reati militari (commessi ad es. da civili in concorso con militari) mentre il giudice militare non può sconfinare nell’area riservata a quella del giudice ordinario.
Ma nel caso di cui all’art. 13 comma 2 c.p.p., può venir meno questo vincolo connettivo con conseguente ritorno della competenza al giudice militare sul reato militare?
Ebbene, nel caso di sentenza del giudice ordinario passata in giudicato in relazione al reato ordinario, a meno che si leda il principio del ne bis in idem, torna ad avere giurisdizione sul reato militare il giudice militare. Analoga conseguenza nel caso in cui il procedimento ordinario si concluda con un provvedimento di archiviazione o manchi una condizione di procedibilità (ad es. querela nel caso sia prevista per il reato comune) per cui l’iter processuale ordinario non può proseguire.
Attenzione che la sentenza che definisce il procedimento penale ordinario deve essere definitiva in quanto la sentenza di primo grado non è, da sola, sufficiente a determinare la reviviscenza della Giurisdizione del giudice militare. (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 23 febbraio 2017, n. 14289).
Cosa succede se, intervenuta la connessione di cui parliamo con giurisdizione del giudice ordinario, questi da una qualificazione giuridica diversa al reato comune tale per cui questo diventa meno grave di quello militare? Ebbene, anche in questo caso, nei casi di connessione ex art. 13 comma 2 c.p.p., la giurisdizione rimane al giudice ordinario che sarà competente in ordine anche al reato militare.
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