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MILITARI ED AVANZAMENTO DI CARRIERA PROCEDURA E RIMEDI

2024-09-10 14:47

Avv. Christian Petrina

Diritto amministrativo militare (trasferimenti, cause di servizio),

MILITARI ED AVANZAMENTO DI CARRIERA PROCEDURA E RIMEDI

MILITARI ED AVANZAMENTO DI CARRIERAPROCEDURA E RIMEDI Il Codice dell’ordinamento militare (c.o.m.) al Titolo VII del Libro Quarto, artt. 1030 e ss. si

 

 

 

Il Codice dell’ordinamento militare (c.o.m.) al Titolo VII del Libro Quarto, artt. 1030 e ss. si occupa della disciplina relativa alla progressione di carriera dei militari.

Ai sensi dell’art. 1031 c.o.m. l’avanzamento può avvenire per anzianità, a scelta (ufficiali e sottufficiali), a scelta per esami (ispettori CC e marescialli delle Forze Armate), per meriti eccezionali e per benemerenze d’istituto (quest’ultima riservata agli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati carabinieri e finanzieri), quindi graduati e sottufficiali dei Carabinieri.

L’art. 1051 prevede alcuni casi che impediscono l’inserimento nelle cd. aliquote di avanzamento:

“1. Non può essere valutato per l'avanzamento il militare che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.

 2. Non può essere inserito nell’aliquota di avanzamento o valutato per l’avanzamento il personale militare: 

a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa».

 b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;

 c) sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado; 

d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni”.

Importante, quindi, evidenziare che in virtù della riforma entrata in vigore il 26 agosto 2024 (Legge 114/2024), il solo rinvio a giudizio in un procedimento penale non sarà, da solo, sufficiente per poter escludere il militare dalle aliquote di avanzamento, contrariamente a quanto avveniva nel vigore della precedente normativa.

Il disposto di cui alla lettera d) non si applica alle donne che risultino assenti per motivi legati alla maternità.

Attesa la temporaneità di tali cause, esse determinano la sospensione, non l’esclusione, dalle aliquote di avanzamento con provvedimento motivato e comunicato al militare interessato in maniera certa e documentata.

Nel caso in cui la causa sospensiva venga meno con effetto retroattivo (si pensi ad una assoluzione con formula piena) avviene la cd. ricostruzione di carriera (anche dal punto di vista economico) ai sensi dell’art. 1085 c.o.m.

Invece, qualora venga meno la causa che impediva l’avanzamento, ad esempio, con effetto NON retroattivo, si verrà inseriti nella prima aliquota utile.

AVANZAMENTO SOTTUFFICIALI

Nelle aliquote di avanzamento formate con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno vengono inseriti i sottufficiali secondo criteri a scelta o per anzianità.

La commissione di avanzamento dovrà valutare l’idoneità del soggetto e poi attribuirgli un punteggio che viene espresso in trentesimi sulla base di una valutazione dei requisiti morali, fisici, professionali, specializzazioni, incarichi ricoperti ecc.

Viene quindi formata una graduatoria di merito sulla cui base si formeranno i quadri d’avanzamento.

AVANZAMENTO GRADUATI E TRUPPA

Avviene secondo il criterio dell’anzianità valutata al 31 dicembre di ogni anno.

 

AVANZAMENTO UFFICIALI

Gli ufficiali sono sottoposti a valutazione per l’avanzamento non appena maturano i requisiti minimi previsti con termine al 31 ottobre di ogni anno e, quindi, con indipendenza assoluta tra le valutazioni riferite ai diversi anni.

I criteri adottati sono ad anzianità ed a scelta.

Nel primo caso, si tratta di un’attività vincolata (non discrezionale) in quanto si deve solo controllare il raggiungimento dell’anzianità prevista.

Nel caso di avanzamento a scelta, si tratta di attività discrezionale ove deve valutarsi in una prima fase, che si conclude con una prima votazione della commissione, se l’ufficiale abbia i requisiti per il grado superiore (anche sulla base dei compiti svolti durante il grado rivestito) anche attraverso un esame della documentazione matricolare e caratteristica (voce importante la n. 27 “rendimento”).

Superata questa prima fase, si entra nella seconda finalizzata alla formazione della graduatoria di avanzamento però poi stilare i cd. quadri di avanzamento.

Importante evidenziare che un eventuale sindacato del giudice ( Giudice amministrativo) su eventuali esclusione dai quadri d’avanzamento sarà limitato a palesi incoerenze, illogicità o applicazione di criteri diversi fra i vari candidati, irragionevolezza dei giudizi, contraddittorietà, travisamento dei fatti, non potendo entrare all’interno della discrezionalità amministrativa; oppure a quei casi di violazione delle regole previste anche per la procedura; infine, nel caso di provvedimenti adottati da soggetti non competenti (incompetenza).

Infine, si tenga conto della causa di esclusione prevista dal comma 8 dell’art. 1051 c.o.m.:

“Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro”.

A volte può accadere che si rimanga esclusi per errate valutazioni della P.A.

In tal caso è doveroso impugnare il provvedimento nei termini e modi di legge.

 

 

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