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DISPENSA DAL SERVIZIO PER SCARSO RENDIMENTO

2024-03-01 09:53

Avv. Christian Petrina

Diritto amministrativo militare (trasferimenti, cause di servizio), #dirittomilitare, dispensa dal servizio , militare scarso rendimento,

DISPENSA DAL SERVIZIO PER SCARSO RENDIMENTO

La procedura finalizzata alla dispensa per scarso rendimento è prevista sia dal codice dell’ordinamento militare che da una serie di circolari esplica

 

La procedura finalizzata alla dispensa per scarso rendimento è prevista sia dal codice dell’ordinamento militare che da una serie di circolari esplicative.

Volendone riassumere brevemente i caratteri salienti si consideri che proprio lo “scarso rendimento” è previsto tra le cause della cessazione del rapporto di impiego all’art. 923, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 66/2010 (c.o.m.).

Inoltre, l’art. 932 c.o.m. prevede espressamente che “Il militare che dia scarso rendimento è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva”.

Da considerare, inoltre gli artt. 948 e 949 c.o.m. relativi al procedimento previsto per gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri per, rispettivamente, l’ammissione e la non ammissione al servizio permanente.

Ovviamente, tali procedure sono finalizzate alla tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione, prevedendo, come vedremo, una serie di garanzie difensive per il militare interessato.

Tale sarà colui che ha dimostrato carenti qualità nel rendimento reso in servizio riportando nella propria documentazione caratteristica la qualifica di “inferiore alla media” o insufficiente. 

In tal caso, l’ultima autorità che ha assegnato la qualifica deve formalizzare al militare una ammonizione scritta contestualmente alla notifica delle note caratteristiche.

Tale ammonizione contiene l’invito a migliorare il proprio rendimento in servizio, nonché l’avvertimento sulle conseguenze di un mancato ravvedimento.

Ai fini della valutazione concorrono non solo le schede valutative, ma anche i rapporti informativi che, come noto, sono privi della qualifica finale, ma contengono comunque il giudizio dal quale potrà ricavarsi una valutazione equipollente alla suddetta qualifica prevista per la scheda valutativa.

Tuttavia, essendo i rapporti informativi meno esaustivi, mancando in essi alcune voci e riferendosi ad un periodo di valutazione inferiore, dovranno considerarsi alcuni principi, tra cui una attenta comparazione tra le varie voci e, soprattutto, dovrà farsi riferimento alla numero 27 “Rendimento” che dovrà riportare la valutazione di “insufficiente”, nonché trovare conferma anche nelle voci delle Parti I, II e III che dovranno, pertanto, conclamare lo stato di carenza lavorativa.

Importante evidenziare che la suddetta insufficienza deve fare riferimento ad un periodo di almeno dodici mesi successivi all’ammonizione, senza computare quelli riportati nel documento “mancata redazione di documentazione caratteristica”.

Trascorso almeno un anno dalla suddetta ammonizione, se dalla nuova valutazione caratteristica risulta ancora un giudizio o qualifica di “insufficiente”, il Comando o Ente di appartenenza potrà prendere una delle seguenti due decisioni, secondo che ritenga il militare passibile o meno di recuperare il deficit lavorativo riscontrato.

Una prima via possibile è quella della rinnovazione, sempre in forma scritta, dell’ammonizione e rivalutare il militare alla fine del periodo d’osservazione, sempre esaminando le risultanze della documentazione caratteristica, per poi decidere se ha dimostrato capacità di recupero o meno. In quest’ultimo caso, ovviamente, si procederà alla proposta di dispensa.

L’alternativa a questa prima soluzione è quella di procedere immediatamente con la procedura di dispensa dal servizio che inizia con la relativa proposta che , unitamente alla copia della documentazione caratteristica, matricolare ed alle ammonizioni scritte rivolte al militare, verrà trasmessa al Comando superiore in via gerarchica il quale dovrà emettere un suo parere e, qualora sia favorevole, inoltrare il tutto al Comando gerarchicamente superiore per ulteriore parere.

Questi rinvii termineranno allorquando vi sarà il parere di un Comando o Ente retto da un Generale di Corpo d’Armata o corrispondente il quale , dopo essersi pronunciato, invierà l'intero carteggio alla Commissione di Avanzamento.

Tale organo, in posizione di terzietà rispetto alla scala gerarchica proponente, dovrà esprimere anch’essa un proprio parere che verrà trasmesso, insieme alla documentazione personale del militare all’Autorità competente alla decisione finale che è la Direzione Generale per il Personale Militare.        

MA COME PUO’ DIFENDERSI IL MILITARE?

Ebbene, nel momento in cui il Comando decide di formulare la proposta di dispensa dal servizio dovrà informare il militare interessato notificandogli la comunicazione di avvio del procedimento contenente gli avvisi che potrà formulare istanza di accesso agli atti, chiedere entro 60 gg di essere adito dalla Commissione di Avanzamento nonché presentare memorie scritte e/o documenti entro 120 giorni dall’avvio del procedimento. 

Ovviamente, anche il materiale difensivo entrerà a far parte del fascicolo che verrà poi inviato alla competente Commissione di Avanzamento, insieme al resto, comprensivo anche dei pareri formulati dalla scala gerarchica.

Si consideri che l’intera procedura dovrà essere conclusa entro 180 giorni dalla notifica della comunicazione di avvio del procedimento al militare interessato.

Contro la decisione del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare potrà proporsi eventuale ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente entro un termine che decorre dalla notifica del provvedimento di dispensa.

 

SE HAI RICEVUTO UNA COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO DI DISPENSA O DI NON AMMISSIONE AL SERVIZIO PERMANENTE CONTATTACI PER UNA VALIDA CONSULENZA:

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