Il trasferimento o l’assegnazione temporanea ad istanza del militare interessato può disporsi soltanto nei confronti del personale in servizio permanente, non essendo consentito inoltrare istanze in tal senso, ad eccezione dei casi di assegnazioni temporanee per gravi motivi familiari, al militare che vanti un rapporto di impego temporaneo come, ad esempio i VFP1 oVFP4.
Si può presentare solo una volta l’anno e nel caso di precedente istanza occorre attendere l’esito di questa.
Occorre anche evidenziare che, al di fuori di particolari casi di gravità o ad esempio ex L.104/92 che tratteremo più avanti, (in tal caso si riterrà decaduta l’istanza ancora pendente in precedenza formulata) non possono formalizzare l’istanza de qua gli U., SU e VSP che siano in posizione di aspettativa, che hanno una posizione di impiego ancora non definita o che siano in attesa della prima assegnazione o che non ne hanno raggiunto la sede di destinazione.
In generale, possiamo affermare che l’istanza verrà valutata in base ad alcuni parametri, tramite circolare DIPE che riporta sedi e posti disponibili ed i criteri relativi alle graduatorie.
Volendo fare un primo riferimento ai VSP, occorre evidenziare che non si può presentare domanda di trasferimento ordinario se prima non sono trascorsi almeno tre anni nella sede di prima assegnazione o almeno due anni di permanenza in una stessa U.O. oppure se nell’anno in corso si attende la chiamata alla selezione per il corso ISSMI, in caso di ufficiali; ed ancora, nel caso di soggetto imputato o condannato per delitto non colposo (fino a 5 anni dalla condanna definitiva) o se si è già designati per un impiego successivo ed in altri specifici casi, comunque derogabili dal DIPE per motivi operativi.
È prevista la inammissibilità delle istanze formulate, solo a titolo esemplificativo, nel caso di U., SU. E VSP, aventi ad oggetto sedi non indicate nella circolare DIPE (ad esempio come quella che annualmente viene emessa per i SU), oppure, con riguardo ai SU per posizioni organiche diverse da quella posseduta al momento del deposito dell’istanza, ovvero nel caso si sia formulata in precedenza un’altra domanda di trasferimento.
Nel caso in cui l’Amministrazione voglia rigettare l’istanza, in virtù della L. 15/2005 che novella la L. 241/1990 introducendo l’art. 10 bis, occorre comunicare preventivamente all’istante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza con l’avvertimento espresso che entro dieci giorni dal ricevimento di tale comunicazione si potranno far pervenire osservazioni e documenti che dovranno esser valutati dall’Amministrazione.
Importante evidenziare che la comunicazione di cui sopra interrompe i termini del procedimento che decorrono nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dallo scadere dei 10 gg. dalla comunicazione medesima.
Per le istanze formulate ai sensi della L. 104/1992, rimandiamo a quanto già pubblicato sempre sul nostro sito alla voce “news”.
Discorso a parte occorre fare nel caso di istanza formulata ai sensi dell’art. 42 bis del D L.vo 151/01 , applicabile ai militari in virtù del richiamo contenuto nell’art. 1493 c.o.m. che estende, tenuto conto del particolare status, l’applicabilità della normativa vigente in materia di paternità e maternità ai militari. Infatti, si potrà presentare istanze di assegnazione temporanea, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, se al momento della domanda si ha un figlio di età inferiore ai tre anni e l’altro genitore svolge attività lavorativa in una regione o provincia diversa da quella di servizio del militare istante.
L’articolo anzidetto testualmente recita:
“Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione “.
Lungi dal mirare a riconoscere un beneficio al lavoratore, ma nell’esclusivo interesse del minore, vero soggetto debole della tutela, l’art. 42 bis D.lgs. n. 151/2001 ha la finalità principale e specifica di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita, garantendo, in tal modo, la massima unità familiare e salvaguardando, esclusivamente, le esigenze organizzative e funzionali della P.A., allorché pone quale condizione di applicabilità del beneficio la “… sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva”.
Interessante evidenziare che l’attività lavorativa del coniuge o equipollente potrà essere anche di natura privata.
Il riconoscimento dell’applicabilità di tale istituto ai militari è stato esplicitato nel parere del Dipartimento Funzione Pubblica del 4 maggio 2004 n. 192, fermo restando il disposto dell’art. 1493 c.o.m. che, come poc’anzi detto, espressamente estende l’applicabilità della normativa del pubblico impiego ai militari in materia di paternità e maternità, ferme restando le peculiarità legate allo stato rivestito.
È bene precisare, anche al fine di individuare i vizi di eventuali provvedimenti ai fini di una impugnazione, che si è in presenza di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, dovendosi bilanciare i contrapposti interessi.
Il Dipartimento Funzione Pubblica con parere n. 197 del 4 maggio 2004, ha chiarito che il militare potrà presentare la domanda per un periodo di fruizione massimo di tre anni e potrà formalizzarla sino al raggiungimento del terzo anno di età del figlio.
Dalla lettura del testo normativo ben può evincersi che il rigetto della domanda è l’eccezione e l’accoglimento la regola.
Il DIPE, quindi, valuterà una serie di fattori quali, oltre a quelli anzidetti, l’esistenza di una sede vacante presso la provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita attività lavorativa, parametrando il tutto alla posizione organica e retributiva che corrisponda a quella del richiedente e del profilo professionale dello stesso che deve corrispondere a quello della posizione organica da ricoprire.
Inoltre, dovranno valutarsi le esigenze di servizio relative sia alla sede di appartenenza che a quella di destinazione.
E’ un trasferimento a domanda, quindi, ed ha carattere temporaneo in quanto il militare deve rientrare senza oneri a carico dell’Amministrazione o allo scadere del termine di assegnazione oppure qualora vengano meno i presupposti dell’invocato beneficio.
Vi sono altre tipologie di trasferimento che, tuttavia, verranno trattate a parte.