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I reati militari contro la disciplina. Par. 1

2018-11-29 17:51

Avv. Christian Petrina

Diritto penale militare,

I reati militari contro la disciplina. Par. 1

REATI CONTRO LADISCIPLINA "DISOBBEDIENZA"  I reati contro ladisciplina sono quelli che offendono il bene "servizio", connesso alladisciplina, inteso i

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REATI CONTRO LADISCIPLINA "DISOBBEDIENZA"  I reati contro ladisciplina sono quelli che offendono il bene "servizio", connesso alladisciplina, inteso in senso lato.La disciplina, infatti, èda intendersi come il complesso dei doveri che scaturiscono dall’esseremilitare e, quindi, prettamente collegati al servizio militare medesimo. Primo fra i reatirientranti in tale categoria che esaminiamo è quello di disobbedienza previstoe punito dall’art. 173 c.p.mp. che è un reato mirante a tutelare proprio la regolaritàdel servizio, tanto che si viene puniti per il solo fatto di disobbedire ad unordine, senza che per la consumazione del reato sia necessaria laconfigurazione di una qualsivoglia conseguenza. Volendo fare un raffrontocon la fattispecie gemella prevista di cui all’art. 329 c.p., mentre in questasi mira a tutelare il buon andamento della P.A. in senso generico, tant’è che èconfigurabile a carico non solo di un militare, ma anche di qualsiasicomponente della forza pubblica, quello di cui all’art. 173 c.p.m.p., mirando,si ripete, alla tutela della disciplina e quindi del servizio, ha come soggettoattivo esclusivo il militare. Per essere tenuto adosservare l’ordine impartito non occorre obbligatoriamente una dipendenzafunzionale tra chi lo impartisce e chi lo riceve, ma è sufficiente che vi siaun rapporto di gerarchia. Ricordiamo che lacondotta può consistere, oltre che ad un esplicito rifiuto od omissionenell’eseguire l’ordine nella sua interezza, anche in un semplice ritardonell’esecuzione. Importante evidenziareche l’ordine deve essere strettamente connesso con il servizio e la disciplinae può essere impartito senza particolari formalità, quindi sia per iscritto cheverbalmente. Altro elemento necessarioè la riconoscibilità dell’ordine in quanto tale, nel senso che deve esserechiaro e preciso nel suo oggetto, ma anche emanato in modo che si percepiscache di ordine si tratti e non, ad esempio, di una semplice richiesta oconsiglio, quindi senza alcun margine di discrezionalità del subordinatoricevente. Giova qui porre rilievoall’ art. 727 del Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia diOrdinamento Militare (TUROM) di cui al D.P.R. 90/2010 dove si prevede appuntoche «gli ordini, emanati in conformità enei casi previsti dal Codice, devono essere formulati con chiarezza in modo daevitare dubbi o esitazione in chi li riceve». In altri termini, unordine privo del requisito della specificità, come ad esempio una sempliceistruzione, non può integrare il reato qui esaminato bensì, se ve ne sarannogli estremi, un illecito disciplinare. È un reato non punibile atitolo di colpa per il quale, quindi, è richiesto quale elemento soggettivo ildolo. Su questo ultimo aspetto è utile considerare la posizione della Giurisprudenza.Quanto all’elementopsicologico del reato, si e’ affermato: "se e vero che il reato di cuiall’art. 173 c.p.m.p., e’connotato da dolo generico consistente nellaconsapevole volontà di rifiutarsi di obbedire ad un ordine, attinente alservizio, impartito dal superiore (Sez. 1, n.735 del 02.12.1997, Sartori rv.209447), e’pur vero che deve apparire oggettivamente che si tratti di ordineattinente al servizio, in relazione a tutti gli elementi circostanziali, di talche siffatta coscienza e volontà diretta al rifiuto si appalesi essersi formatanella piena consapevolezza della ribellione funzionale che - per costituirereato - deve caratterizzare il rifiuto". Pertanto, l’elementosoggettivo, dolo generico, ma anche nella sua più leggera forma del dolo eventuale(accettazione del rischio di non eseguire l’ordine) non sarà riscontrabile nelcaso di erronea percezione del contenuto dell’ordine che si tradurrà in unerrore sul fatto che costituisce reato.  Se, dunque, rimane fermo il principio secondocui il motivo individuale della singola disobbedienza è in generale,irrilevante nel reato in esame, e’ però ineludibile che sussista la ragionevolepercezione in capo al soggetto agente dell’ordine impartito dal superiore conattinenza al servizio" (sent. 798 del 13.06.2014; Racc. Gen. Corte Cass.n. 28232/14). Particolarmenteimportante nella disamina di tale reato militare è  l’art.. 1349 comma 1 del COM il qualesancisce che «gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenerealla disciplina, riguardare le modalità del servizio e non eccedere i compitid’istituto». Il comma recepisce, senzaalcuna modifica, l’art. 4, quarto comma, della Legge 382/1978. Importantissimopoi l’art.. 729 del  TUROM ( DPR 90/2010)che prevede che : 1. Il militare deveeseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità edesattezza, nei limiti stabiliti dal codice e dal regolamento, nonchéosservando scrupolosamente le specifiche consegne e le disposizioni diservizio. In particolare egli deve: a) astenersi da ogni osservazione, trannequelle eventualmente necessarie per la corretta esecuzione di quantoordinato;  b) obbedire all’ordinericevuto da un superiore dal quale non dipende direttamente, informandone quantoprima il superiore diretto; c) far presente, se sussiste, l’esistenza dicontrasto  con  l’ordine ricevuto da altro superiore;obbedire al nuovo  ordine  e informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto ilprecedente ordine.  2. Il militare al quale èimpartito un ordine che non ritiene conforme alle norme in vigore deve, conspirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartitodichiarandone le ragioni, ed e’ tenuto ad eseguirlo se l’ordine e’ confermato. Secondo quanto disposto dalle norme del codice, il militare al quale e’impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato ola cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere dinon eseguire l’ordine e informare al più presto i superiori.  Attenzione quindi,  nel caso di un ordine ritenuto non conformealle norme vigenti si  DEVE rappresentareil dubbio al superiore che potrà reiterare o meno l’ordine medesimo. Se l’ordine ritenutoillegittimo viene confermato deve essere eseguito pena la configurabilità delreato di disobbedienza. Invece, in caso di ordinemanifestamente rivolto contro lo Stato o la cui esecuzione comporti ipotesi direato il militare inferiore non deve eseguirlo informando immediatamente unsuperiore, perché correrà il rischio di rispondere del reato in concorso conchi ha dato l’ordine , tranne che possano profilarsi gli estremi dell’errore infatto od in diritto. Di seguito alcune utili erecenti sentenze in tema di disobbedienza legati alla sussistenza dello statodi servizio condizione essenziale per la configurabilità del reato in esamecome può evincersi da quanto segue: "Ai fini della configurazione del reato di disobbedienza militare punito aisensi dell’art. 173 cod. pen. mil. pace si considera in servizio il sotto-ufficialeanche se collocato in aspettativa, ma non se sospeso dall’impiego".(In applicazione del principio la Corte ha ritenuto corretta la condannadell’imputato per l’inottemperanza, nel periodo in cui era stato collocato inaspettativa per motivi di salute, all’ordine di sgombero del locale occupatodurante il servizio dagli effetti personali; mentre ha annullato la condannadel medesimo sottufficiale per le condotte di disobbedienza poste in essere nelperiodo in cui era stato sospeso precauzionalmente dal servizio ai sensidell’art. 916 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66). (Annulla in parte senza rinvio,App.Mil. Roma, 15/12/2015) Cass. pen. Sez. I, 13/09/2016, n. 51398 (rv. 268840).  Integra il reato di disobbedienza di cuiall’art. 173, c.p.m.p. il rifiuto - opposto da un militare presente in casermama temporaneamente esonerato dal servizio attivo, a causa del certificatomedico prodotto dopo il rigetto della sua domanda di licenza - di obbedireall’ordine impartitogli dal superiore gerarchico di presentarsi in infermeriaper sottoporsi a visita, atteso che detto ordine è funzionale alle esigenzed’ufficio connesse alla doverosa verifica della legittimità del suo esonerodalle attività di servizio per ragioni di salute. (Rigetta, App.Mil. Roma,28/05/2014) Cass. pen. Sez. I, 03/03/2015, n. 30724 (rv. 264487). Quest’ultima è moltointeressante perché conferma un principio già sancito dalla Corte dilegittimità secondo cui se il militare  sitrova in convalescenza e l’ordine non è funzionale a tale stato non potràrispondere di disobbedienza. Infatti: " Unaccertato stato di convalescenza dell’inferiore costituisce causa di esonerodall’ottemperanza ad un ordine avente ad oggetto condotta estranea a quellarichiesta in ragione dello stato di convalescenza" Cass. Pen. Sezione. 1°n. 1271/2005.

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