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REATO MILITARE, MESSA ALLA PROVA E CONSEGUENZE DISCIPLINARI

2023-04-28 11:59

Avv. Christian Petrina

Diritto penale militare,

REATO MILITARE, MESSA ALLA PROVA E CONSEGUENZE DISCIPLINARI

MESSA ALLA PROVA E RIFLESSI DISCIPLINARI  Tale istituto venne introdotto nel 2014 con la Legge n. 67 che, contestualmente introdusse anche il benefici

 

MESSA ALLA PROVA E RIFLESSI DISCIPLINARI

 

 

Tale istituto venne introdotto nel 2014 con la Legge n. 67 che, contestualmente introdusse anche il beneficio dell’assoluzione per tenuità del fatto con l’art. 131 bis c.p.

La messa alla prova (cd. MAP) già adottata da tempo nel procedimento penale minorile con presupposti diversi, costituisce riflesso indiretto anche dell’istituto della sospensione della esecuzione della pena con la concessione della misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali.

La differenza sta nella circostanza che in quest’ultimo caso il beneficio si applica dopo la condanna definitiva, mentre nell’ipotesi dell’art. 168-bis c.p. si concede prima di una pronuncia sulla responsabilità dell’imputato.

In seguito alla recente riforma Cartabia il suddetto articolo prevede che la messa alla prova possa essere richiesta non solo per i reati puniti entro il massimo edittale di quattro anni di pena detentiva (termine immutato) ma anche “per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale”, oggetto, anch’esso di un’ampia modifica.

L’art. 464 bis c.p.p., prevede :

“1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione. 

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. 4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma [….].

Inoltre, il nuovo art. 464-ter comma 1 c.p.p. il quale dispone che “Il pubblico ministero, con l’avviso previsto dall’ art, 415 bis c.p.p. (avviso di conclusione delle indagini preliminari), può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero”. Il potere d’impulso circa la possibilità che la persona sottoposta alle indagini di richiedere il rito deflattivo fin dalle indagini preliminari è sicuramente apprezzabile. In tal caso all’iniziativa del Pubblico Ministero precede, infatti, l’adesione scritta dell’indagato.

Pertanto, occorre stare attenti ai suddetti termini entro i quali presentare la richiesta di accesso alla MAP.

Formulata la richiesta il giudice deve valutare se ne ricorrano i presupposti in presenza dei quali deve concedere quanto chiesto.

I presupposti sono, oltre al programma che si elabora unitamente all’Uepe (Ufficio Esecuzione Penale esterna), anche la disponibilità dell’imputato a eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato nei confronti della persona offesa nonché l’impegno al risarcimento del danno causato a quest’ultima.

Inoltre, Il Giudicante deve ritenere che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Presupposti che saranno oggetto di accertamento sia preventivo ai fini della concessione che successivo ai fini della declaratoria di estinzione del reato.

Nell’ammettere il richiedente alla MAP, il giudice indica il relativo periodo complessivo nonché, se opportuno, quelli intermedi ai fini della periodica verifica.

Ultimato il periodo complessivo di messa alla prova all’udienza appositamente fissata, il Giudice se l’esito sarà positivo pronuncerà declaratoria di estinzione del reato.

Ma che riflessi ha tale pronuncia a livello disciplinare per il militare coinvolto?

Nel caso di superamento con esito positivo del periodo di MAP, con declaratoria di estinzione del reato, siccome il Giudice penale non è entrato nemmeno nel merito della vicenda penale, limitandosi a verificare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla MAP e relativo superamento con esito positivo, non pronunciandosi minimamente sulla sussistenza del fatto o la commissione dello stesso da parte dell’imputato, l’Amministrazione non potrà addivenire ad una AUTOMATICA sanzione disciplinare, dovendo svolgere una adeguata istruttoria anche sulla base delle risultanze delle indagini preliminari.

 

 

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