napoli

ALFAIURIS

comunedicatania
428px-coacittdimilano.svg
eyJpdCI6IkFsZmFpdXJpcyAifQ==

Via Roma 25 - SEMIANA (PV)

Telefono: + 39 388 166 1470

eyJpdCI6IkFsZmFpdXJpcyAifQ==

ALFAIURIS

 Via Montenapoleone 8 (MI)

Telefono: + 39 388 166 1470


 Corso Italia 58  (CT)

Telefono: + 39 388 166 1470


gplus
The Authors
fotosito

Lawyer. Christian Petrina

CEO 
 

Tel: 388 166 1470

studioalfaiuris@gmail.com

IL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SANITARI

2021-03-25 16:11

Avv. Christian Petrina

Diritto amministrativo militare (trasferimenti, cause di servizio),

IL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SANITARI

Preliminarmente, occorre specificare che per i militari è previsto un limite massimo di 45 giorni di licenza straordinaria per ogni anno solare.In rif

Preliminarmente, occorre specificare che per i militari è previsto un limite massimo di 45 giorni di licenza straordinaria per ogni anno solare.

In riferimento alla licenza straordinaria per infermità possiamo operare una suddivisione tra licenza di convalescenza, usufruibile per malattie e convalescenza che sia documentata con certificazione medica rilasciata da Organi medico legali militari e licenza per gravi motivi di infermità usufruibile nel caso di malattie certificate da Organi sanitari civili.

Occorre precisare che un militare che si trovi collocato in licenza straordinaria e che al 31 dicembre non abbia ancora usufruito di tutti i 45 gg annuali, qualora permanga in tale situazione oltre quella data verrà considerato ancora in licenza fino allo scadere anche degli ulteriori 45 giorni di assenza maturati per il nuovo anno solare. Trascorso anche questo ulteriore periodo, qualora ancora assente, verrà collocato in aspettativa.

Invece, il militare che si trovi, a cavallo tra due anni solari, già in posizione di aspettativa per motivi sanitari, anche con l’entrata del nuovo anno solare rimarrà in tale posizione in quanto solo la riacquisizione alla idoneità al servizio interrompe l’aspettativa e non l’inizio del decorso del nuovo anno.

Infine, il militare che si trovi in aspettativa per infermità e nei suoi confronti venga emesso un provvedimento di sospensione dal servizio per un periodo superiore all’aspettativa e che si protrae oltre l’anno in cui questa sia iniziata, qualora venga giudicato non idoneo temporaneamente alla visita medica fissata per il possibile rientro, potrà ben usufruire dei 45 giorni di licenza straordinaria maturati col sopraggiungere del nuovo anno.

Il periodo di aspettativa, comprensivo anche di quella usufruita per motivi privati, di cui si può avvalersi è pari a giorni 730 in un quinquennio, maggiorabile di un giorno nel caso di passaggio da un anno bisestile.

Vediamo come si viene collocati in aspettativa infermità.

Può avvenire, ai sensi dell’art. 905 c.o.m., o a domanda o d’autorità, concedendo i periodi di licenza non ancora fruiti prima del collocamento in aspettativa.

Il primo caso si ha quando il militare che si trovi in licenza per infermità, prima dello scadere del 45° giorno fruibile in licenza straordinaria chiede di essere collocato in aspettativa con una apposita istanza, ma solo nel caso di malattie o assenze superiori a sette giorni lavorativi consecutivi.

Invece, si viene collocati d’ufficio in posizione di aspettativa dopo il 45° giorno di licenza straordinaria concessa a qualsiasi titolo e la competenza a disporre il passaggio è del Comando di appartenenza che lo deve comunicare al militare interessato.

Si ricorda, infatti, che contro i provvedimenti di aspettativa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o ricorso al Presidente della Repubblica. In tale ultimo caso occorrerà, tuttavia, proporre prima ricorso gerarchico.

In ogni caso, il militare può chiedere con domanda inoltrata al proprio Comando di beneficiare, durante il periodo di inidoneità al servizio, della licenza ordinaria non goduta nell’anno oppure di utilizzare i recuperi compensativi previsti dall’art. 10, comma 7 del DPR 394/1995 (sempre riferiti all’anno di riferimento) od anche i riposi ex L. 937/1977 (sempre riferiti all’anno).

Non può dirsi lo stesso nel caso di licenza di trasferimento in quanto avente natura straordinaria e speciale e, pertanto, non assimilabile a quella ordinaria come invece gli istituti anzidetti.

Non vengono computati nel periodo massimo di aspettativa previsto normativamente, pur essendo considerati tali,  quelli riferibili ai periodi di ricovero in luogo di cura a causa di lesioni o ferite riportate per causa di servizio o per assenza  dovuta  a ferite o lesioni traumatiche riportante in servizio, ma che non comportino una inidoneità assoluta e nemmeno i periodi di assenza dal servizio o ricovero in luogo di cura di chi ha prestato servizio in missioni internazionali contraendo infermità idonee a causare inidoneità temporanea anche successiva.

Nel caso di ricovero ospedaliero o day hospital per patologie gravi che richiedono terapie salvavita o simili, i giorni di ricovero suddetti sono esclusi dal computo della licenza straordinaria o dell’aspettativa in quanto equiparabili a giorni di prestato servizio, come anche i giorni di assenza che siano conseguenza delle terapie suddette.

Ovviamente, il militare interessato dovrà produrre al proprio Comando la certificazione medica idonea allo scopo rilasciata o dalla competente Azienda sanitaria locale oppure da equivalente struttura sanitaria militare.

La competenza del Comandante di Corpo a sanzionare il collocamento in aspettativa si ha per le infermità non dipendenti da causa di servizio che non superino i 12 mesi o nel caso di periodi di aspettativa frazionati nel tempo che complessivamente superino tale periodo, ma siano interrotti da un periodo di servizio superiore a mesi tre.

Ed ancora per aspettative sino a 24 mesi nel caso di infermità che dipende da causa di servizio o per periodi superiori a 12 mesi nella ipotesi in cui il militare abbia formulato istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o dell’infermità che ha determinato l’assenza.

Inoltre, tale competenza si estende anche ai casi di ricovero in luoghi di cura per lesioni o ferite riportate per causa di servizio, o periodi di assenza per medesima causa che non comportino però inidoneità assoluta o nel caso in cui si tratti di militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio in forma parziale e la pronuncia sul diniego del riconoscimento della causa di servizio sia intervenuta entro il 12° mese oppure oltre il 24° mese dalla data del giudizio di parziale non idoneità.

Infine, nel caso di periodi di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di militare che ha prestato servizio in missioni internazionali contraendo infermità idonee a causare inidoneità temporanea anche successiva.

 

CONTATTACI:

dirittomilitare@studiolegalepetrina.com (decrivi il tuo problema indicando il tuo contatto ed entro 24 ore sarai ricontattato)

3881661470 (invia un whatsapp anche vocale con descrizione problematica ed entro 24 ore sarai ricontattato)

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
    Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder