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LA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA.

2021-02-25 19:36

Avv. Christian Petrina

Diritto amministrativo militare (trasferimenti, cause di servizio), #dirittomilitare, notecaratteristiche, rapportoinformativo,

LA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA.

LA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA.La c.d. notazione caratteristica o valutazione caratteristica costituisce un atto formale che deve redigersi per iscr

LA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA.
La c.d. notazione caratteristica o valutazione caratteristica costituisce un atto formale che deve redigersi per iscritto e va distinta dalla documentazione o foglio matricolare.
La prima è una valutazione periodica che viene fatta sull’operato del militare in senso globale, comprendendo quindi anche qualità morali, caratteriali e personali, mentre il secondo comprende l’intera vita lavorativa dello stesso, dove andrà inserita anche la documentazione caratteristica insieme a tutte le informazioni militari riguardanti il soggetto e non coperte da classifica, quindi da segreto militare o di Stato.
Valutazione globale perché va valutata nella sua interezza, non per forza incidendo un singolo, ma marginale episodio negativo come, ad esempio, un rimprovero ricevuto. Circostanza diversa se si riceve, invece, una sanzione di stato.
L’episodio, cioè, deve comportare una evidente rilevanza sulla valutazione periodica del militare.
Le fonti normative sono contenute nel capo II, Sezione I del DPR 90/2010, considerando anche che il Ministero ha emesso un’apposita direttiva in tal senso.
I principi in essa contenuti posso così riassumersi:
I documenti caratteristici per il personale delle forze armate sono i seguenti: 
a. scheda valutativa: - modello A, per ufficiali generali fino al grado di generale di divisione, o gradi corrispondenti; - modello B, per ufficiali fino al grado di colonnello e gradi corrispondenti, marescialli e sergenti e gradi corrispondenti, brigadieri, carabinieri e volontari; 
b. rapporto informativo: - modello A, privo della qualifica finale.
La SCHEDA VALUTATIVA è il documento da formare per valutare i servizi di durata non inferiore a 180 giorni, salvo i casi per i quali sia prescritta la redazione di rapporto informativo. I 180 giorni potranno essere anche non continuativi perché intervallati da altri servizi o assenze opportunamente documentate con apposito modello E che è il documento nel quale vengono indicate le assenze dal servizio, non computabili ai fini della redazione della documentazione caratteristica, dovute a licenza straordinaria (per convalescenza, per esami, matrimoniale, per gravi motivi di famiglia, per infermità o malattia, per cure termali, di trasferimento, di fine corso, etc.), aspettative di durata inferiore a 60 giorni e permessi previsti da specifiche normative (esercizio di funzioni pubbliche, assistenza ai disabili, etc.). Il limite temporale minimo (180 giorni) richiesto per la sua formazione deve essere infatti determinato sottraendo, dall’arco di tempo intercorrente tra la data di chiusura dell’ultimo documento compilato ed il verificarsi del motivo di nuova redazione, i periodi di:  svolgimento esclusivo di altri servizi (frequenza di corsi, partecipazione ad esercitazioni) di durata inferiore a 60 giorni qualora non vengano documentati con modello D e non siano riportati negli appositi quadri del modello B o assenza dal servizio per licenze straordinarie (di convalescenza, per esami, matrimoniale, per gravi motivi di famiglia, per gravi motivi per infermità o malattia, per cure termali, di trasferimento, di fine di un corso, etc.), aspettative di durata inferiore a 60 giorni e permessi previsti da specifiche normative (esercizio di funzioni pubbliche, assistenza ai disabili, etc.).  I suddetti periodi devono sempre essere riportati nell’apposito modello E. Comunque, nel caso di redazione del documento per compimento del periodo massimo di un anno non documentato, non determinano alcun prolungamento del periodo oggetto di valutazione.  In tale contesto, pertanto, non devono essere considerati assenza dal servizio i giorni festivi (e, qualora l’orario di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato), nonché i recuperi compensativi di prestazioni lavorative precedentemente rese in eccedenza al normale orario, il riposo fisiologico per servizi gravosi (compresi i periodi di riposo/recupero per servizio in teatro di operazioni) e i periodi relativi allo svolgimento di altri servizi (frequenza di corsi, partecipazione ad esercitazioni) di durata inferiore a 60 giorni documentati con modello D e riportati negli appositi quadri del modello B. 

La scheda valutativa si conclude con un giudizio finale e con l’attribuzione, da parte delle competenti autorità militari o civili della difesa, di una delle seguenti qualifiche finali: ECCELLENTE, SUPERIORE ALLA MEDIA, NELLA MEDIA, INSUFFICIENTE.
Il RAPPORTO INFORMATIVO è invece il documento da formare per valutare servizi per: periodi pari o superiori a 60 giorni, ma inferiori a 180. I 60 giorni, stabiliti quale periodo minimo per la formazione del rapporto informativo, debbono essere giorni di effettivo servizio, deve cioè essere sempre sottratta dal computo ogni assenza dal servizio opportunamente documentata con il modello E). Per periodi anche pari o superiori a 180 giorni, allorché il valutando frequenti corsi di istruzione o venga sospeso dall’impiego; per periodi di tempo anche inferiori a 60 giorni quando si tratta di valutare servizi prestati in operazioni di carattere nazionale o internazionale sancite da specifiche disposizioni di legge, qualora espressamente disposto dallo Stato maggiore della difesa o dal Centro operativo di vertice interforze o dagli Stati maggiori di Forza armata o dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri con direttive che fissino modalità e termini; o nel caso di personale richiamato dal congedo o servizi svolti in tempo di guerra.
Per documentare periodi inferiori a 60 giorni è compilata una dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica, c.d. modello C; 
Il rapporto informativo si conclude con un giudizio complessivo finale ma senza l’attribuzione della qualifica. 
Importante voce è la n. 27 definita rendimento in quanto concorrerà alla formazione delle graduatorie di avanzamento.
Il FOGLIO DI COMUNICAZIONE è invece il documento con cui si dà comunicazione all’interessato della valutazione caratteristica effettuata nei suoi confronti da parte dei superiori gerarchici competenti. Nel foglio di comunicazione è espresso il giudizio finale e, nel caso di valutazione con scheda valutativa, vi è riportata la qualifica finale attribuita. Viene redatto dall’ultima autorità che ha espresso il giudizio. Ai sensi dell’art. 3 della legge 15.11.1962, n. 1695, il militare firma il foglio di comunicazione e vi appone la data. La firma del documento attesta che il militare ha avuto comunicazione del giudizio finale, della qualifica finale (nel caso di scheda valutativa) e che ha preso conoscenza di quant’altro contenuto nell’intero documento caratteristico. 
All’atto della firma, il militare si assicura della competenza delle autorità che lo hanno valutato, della esattezza del periodo di tempo a cui si riferisce il documento caratteristico, nonché della regolarità e completezza della documentazione precedente. 
Importante evidenziare che tale sottoscrizione non costituisce accettazione del contenuto. Ne deriva che il rifiuto di sottoscrivere il foglio di comunicazione dei documenti caratteristici rende configurabile, tanto sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, il reato di disobbedienza previsto dall’art. 173 del codice penale militare di pace, principio più volte affermato da univoca giurisprudenza. 
In questo caso l’ufficiale comandante del reparto, solitamente preposto a detto compito, convoca di nuovo il militare che si è rifiutato di sottoscrivere, gli mostra nuovamente la documentazione caratteristica alla presenza di due testimoni, invitandolo a firmare e ricordandogli che ciò vale solo quale attestazione di presa visione del documento non comportando alcuna accettazione del suo contenuto.
Lo avvisa, altresì, che il reiterato rifiuto potrà configurare il reato di cui all’art. 173 c.p.mp. e, in caso di ulteriore rifiuto verbalizza il tutto facendo sottoscrivere il verbale ai due testimoni.
Tale verbale, allegato ad ogni esemplare del documento caratteristico, sostituisce la firma per presa visione.
Il modello C, si ripete, è invece quello utilizzato in caso di mancata redazione delle valutazioni caratteristiche ad esempio per periodi che vanno da uno a cinquantanove giorni per i quali si presume in senso assoluto che non vi siano elementi per una valutazione piena ed oggettiva.
Detto ciò, norma di primo riferimento è l’art. 688 DPR 99/2010 (regolamento dell’Ordinamento militare) che prevede che lo scopo di tale documentazione sia la registrazione tempestiva di un giudizio personale, diretto ed obiettivo, da parte dei superiori, sui servizi prestati e sul rendimento del militare, evidenziando le capacità, attitudini dimostrate ed i risultati conseguiti.
Tale documentazione non viene redatta nei confronti degli ufficiali con il grado di Generale di Corpo d’Armata o corrispondenti.
Ovviamente, il contenuto di tale documentazione è soggetto alla normativa in tema di trattamento dei dati personali.
È una valutazione di natura tecnico-discrezionale come più volte sottolineato dalla Giurisprudenza  e dalla maggior parte della dottrina.
È una stima importante, tanto che nella premessa alle istruzioni per la compilazione delle note caratteristiche fornite dal Ministero della Difesa è previsto che “costituisce base essenziale di giudizio per lo sviluppo di carriera ed elemento orientativo per l’impiego razionale del militare”.
La valutazione periodica è indipendente da quella relativa ad un periodo diverso. In teoria, quindi, in un periodo potrà essere valutato eccellente ed in un altro inferiore alla media perché ha ricevuto sanzioni di corpo e di stato.
La Giurisprudenza amministrativa tende a vedere con biasimo una discesa di due o più livelli tra due periodi contigui di valutazione caratteristica.
Nel caso delle valutazioni caratteristiche possiamo riconoscere in capo all’amministrazione una c.d. discrezionalità mista, in parte tecnica ed in parte di merito.
Principio adottato dai giudici amministrativi è che i giudizi formulati dai superiori sfuggono alle censure di legittimità a meno che siano arbitrari, irrazionali, discriminatori, illogici o fondati su travisamento dei fatti .
Cosa succede se tra un periodo di valutazione ed un altro vi sia pendente un procedimento disciplinare?
Ebbene, sarà penalizzata la valutazione relativa al periodo in cui verrà concretamente irrogata la sanzione disciplinare, quindi dal momento della sua comunicazione al militare punito.
Anche nel caso di reati militari occorrerà il provvedimento definitivo del procedimento penale.
Nel caso di reati comuni non è detto che una condanna sia influente sulla valutazione caratteristica perché queste hanno ad oggetto la qualità del lavoratore in quanto militare e non uomo in senso lato, pena l’annullabilità di un provvedimento basato su questi requisiti per eccesso di potere o violazione di legge.
Così come nel caso in cui vi sia una qualsivoglia possibile conflittualità tra compilatore e valutato, ciò impone l’obbligo di astensione del primo, regola derivante dai principi fondamentali del nostro ordinamento .
Ad esempio, nel caso in cui vi sia un procedimento penale dove le due parti siano contrapposte vi sarà un trasferimento presso altro ufficio del subordinato (c.d. separazione di servizio).
Invece, nel caso di ricorso amministrativo, quindi avente ad oggetto non la persona, ma un documento, in teoria non dovrebbe configurarsi alcun problema in tal senso.
In ogni caso, sono casi da valutare singolarmente.
I soggetti competenti alla compilazione sono individuati all’art. 689 del T.U.O.M.
Per quanto riguarda il momento in cui dovrà compilarsi, fermi restando i tempi previsti dall’art. 692 T.U.O.M., sono sanciti al precedente articolo 691 che prevede alcuni casi in cui dovrà compilarsi tale documentazione come ad esempio nel caso in cui verrà a mancare un rapporto di dipendenza con il proprio comandante a causa di un trasferimento. 
Sinteticamente, poi, dobbiamo dire che la documentazione caratteristica viene formata e sottoscritta non solo dal c.d. compilatore, ma anche sottoposta al controllo del c.d. 1° revisore, anche del 2° revisore nel caso di militari in comando, che dovranno valutare sia la correttezza formale che di merito delle valutazioni.
In caso di valutazioni differenti su una voce prevarrà su quella del compilatore quella del 1° revisore a prescindere se più favorevole o meno.
Una domanda che viene spesso posta è se sia possibile contestare i fatti posti a fondamento delle valutazioni caratteristiche.
Posto che è possibile impugnarle sul profilo della legittimità, quindi per violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza, precisato che è ben possibile contestarle nel merito, quindi sulla interpretazione dei fatti posti a fondamento del giudizio,nel caso di discriminazione, arbitrarietà o travisamento dei fatti, la risposta al quesito poc’anzi posto è che la giurisprudenza ritiene che chi compila le note rivesta il ruolo di pubblico ufficiale e quindi la valutazione fa pubblica fede e, di conseguenza, piena prova dei fatti in essa certificati fino a querela di falso che può proporsi incidentalmente o in via principale nel processo amministrativo .

Quindi il sindacato giurisdizionale (TAR) è limitato a quelle note caratteristiche palesemente viziate perchè disciminatorie o basate su fatti non rispecchianti la reale situazione, oltre che ai casi di illegittimità della documentazione caratteristica medesima.

I mezzi di impugnazione sono quelli già conosciuti (ricorso gerarchico, giurisdizionale al TAR o straordinario al Capo dello Stato), con la particolarità che il ricorso gerarchico va inviato, per via gerarchica, alla Direzione Generale per il personale militare.
Trattandosi di atto amministrativo è possibile che sia oggetto di una istanza di accesso agli atti formulata per la semplice visione, estrazione di copia semplice o conforme.
Ai sensi dell’art. 5 del DPR 184/2006 sarà anche possibile formulare una richiesta di accesso agli atti informale, quindi anche verbale, prevista quando in base alla natura del documento non vi siano controinteressati, come in questo caso, e l’amministrazione sarà obbligata ad esaminare immediatamente la richiesta, ed esitata senza particolari formalità.
Importante evidenziare che nel caso di Esercito, Marina Militare o Aeronautica Militare la richiesta di accesso agli atti informale potrà avanzarsi solo contestualmente alla presa visione delle note caratteristiche, limite non previsto, ad esempio, per la Guardia di Finanza o l’Arma dei Carabinieri.
Qui va evidenziato che, nel caso voglia proporsi ricorso gerarchico e vi sia una richiesta di accesso agli atti il termine per impugnare è di 30 giorni, pari a quello che ha l’amministrazione per adempiere all’istanza.
Ebbene, sarà ben possibile, onde evitare la decadenza del termine di proposizione del ricorso, formularlo con riserva di presentazione di motivi aggiunti, fermo restando che la giurisprudenza ammette comunque la formulazione con i motivi aggiuntivi di circostanze che non potevano essere fatte valere prima perché non conosciute né conoscibili.
La sospensione dell’atto impugnato può essere disposta anche di ufficio.

 


 

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