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RESTITUZIONE DELLA RETRIBUZIONE (breve traccia )

2018-07-25 22:18

Avv. Christian Petrina

Diritto penale militare, retribuzione,

RESTITUZIONE DELLA RETRIBUZIONE (breve traccia )

RICHIESTA DI RESTITUZIONEDI SOMME PERCEPITE A TITOLO DI RETRIBUZIONE Una delle circostanze piùantipatiche in cui può incappare un dipendente della Pub

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 RICHIESTA DI RESTITUZIONEDI SOMME PERCEPITE A TITOLO DI RETRIBUZIONE Una delle circostanze piùantipatiche in cui può incappare un dipendente della Pubblica Amministrazione èquando riceve una richiesta di ripetizione da parte del datore di lavoro con laquale viene chiesta la restituzione di importi retributivi o versati perindennità collegate che si suppone essere errati per eccesso. Si tratta di una situazione molto fastidiosa,in quanto spesso il lavoratore ha incassato detti importi nella convinzione glifossero stati legittimamente corrisposti, utilizzandoli per i propri bisogniquotidiani e quindi, al momento della richiesta restituzione, non si trovanella materiale possibilità di restituirli.In questi casi occorreràdifendersi mediante un ricorso presso la competente Sezione Lavoro delTribunale Ordinario, ex art. 32 D.Lgs. 01.09.2011, n. 150, chiedendo,contestualmente, la sospensione del provvedimento ricevuto, ex art. 5richiamato dal suddetto art. 32 ultimo comma. In alcune ipotesi potrà adirsi anche la giustizia amministrativa. Per fare questo occorronoalcuni requisiti quali il fumus boniiuris ed il pericolo di danno grave ed irreparabile che potrebbeconfigurarsi nelle more del procedimento.In via generica ecertamente non esaustiva, possiamo affermare che potrà farsi valere o l’illegittimitàdel provvedimento di intimazione di pagamento per carenza motivazionale edistruttoria (v. art. 3 L.241/1990 e giurisprudenza del Consiglio di Stato al riguardo),o per violazione dei principi di buona fede e di affidamento, anche se lacasistica è ampia e varia da caso in caso. L’atto di recupero da parte della P.A. disomme indebitamente corrisposte, infatti, presupponendo un atto di annullamentoin via di autotutela del precedente provvedimento determinativo dellaretribuzione in misura maggiore di quella che sarebbe realmente dovuta, deveessere necessariamente motivato. Pertanto, l’atto sarà illegittimo nei casi incui il provvedimento di recupero, o non sia preceduto dalla comunicazione diinizio procedimento, o sia carente della dovuta motivazione.Tra l’altro, in uneventuale giudizio, l’onere probatorio sarà a carico del datore di lavoro chedovrà dimostrare, ex art. 1431 cc, l’errore riconoscibile del lavoratore. In ultima analisi, vale la pena considerarecome sia stata sancita l’irripetibilità delle somme corrisposte ai lavoratorisubordinati, pubblici dipendenti, sulla base dei consolidati principi affermatidalla Corte di Giustizia Comunitaria, ripresi dalla Corte Costituzionale (sentenzen. 431 / 1993; n. 240 / 1994) ed anche dalla Cassazione  Civile.Giova specificare chetrattasi in qualche caso di principi, di affidamento, buona fede e del decorsodel tempo, estensibili per analogia ai casi di ripetizione della retribuzionepercepita, in quanto si verteva in ripetizioni di assegni pensionistici.Ebbene, secondo questetesi consolidate, in luogo della generale regola codicistica di incondizionataripetibilità dell’indebito ex art. 2033 c.c., trova applicazione la diversaregola che esclude, invece, la ripetizione quando ci si trovi innanzi adsituazione complessa e caratterizzata dalla non imputabilità al dipendente dellaretribuzione, o parte di essa, non dovuta; Si considerino, tuttavia, anche lerecenti posizioni giurisprudenziali attinenti all’art. 2033 c.c.,  della Cortedei Conti (Sez. Reg. Contr. Umbria, Delib. 24/09/2015, n. 120) e del Consigliodi Stato (Sez. VI, sent. 2203 del 20/04/2004), il quale però ha, altresì, chiarito che l’azionabilità del diritto al recupero dellasomma da parte della P.A. non può essere impedita né, dall’eventualepercezione in buona fede delle somme non dovute, ma neppure dall’ipotetica lorodestinazione a bisogni primari della vita, che al più possono (anch’esse)incidere sull’apprezzamento discrezionale circa un’eventuale gradualità delrimborso come concessioni di rateizzazioni, dilazioni di pagamento.Infine, quanto allaprescrizione, il termine è di cinque anni dall’ultima (non dovuta) erogazionedi somme.Altro motivo diillegittimità della richiesta di recupero di somme avanzata dal datore dilavoro pubblico si manifesta quando non si rispetta il principio di naturagiurisprudenziale che mira a tutelare l’incolpevole lavoratore, per cui, intema di recupero degli emolumenti erroneamente corrisposti dalla P.A. ai propridipendenti, vige la regola per cui le modalità di rimborso devono esserecommisurate  alle condizioni di vita deldebitore e quindi non eccessivamente onerose, ma tali da consentire la duraturapercezione di una retribuzione che rassicuri un’esistenza libera e dignitosa(Cons. Stato Sez. III, 26-06-2015, n. 3218).

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