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RIMEDI CONTRO LE SANZIONI DISCIPLINARI

2023-04-17 19:57

Avv. Christian Petrina

Procedimenti Disciplinari,

RIMEDI CONTRO LE SANZIONI DISCIPLINARI

Impugnazione delle sanzioni disciplinari. Le istanze ed i ricorsi contro le sanzioni disciplinari sono disciplinate, per quelle di corpo, nel capo III

Impugnazione delle sanzioni disciplinari.

 

Le istanze ed i ricorsi contro le sanzioni disciplinari sono disciplinate, per quelle di corpo, nel capo III della sezione III del D.lvo 66/2010 (c.o.m.), e nel DPR 199/1971 anche per le altre.

In sintesi:

  • Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo.

L’art. 1365 c.o.m., prevede la facoltà per il militare di presentare, in qualunque tempo, istanza di riesame della sanzione di corpo subita, qualora siano sopravvenute nuove prove che siano idonee a far dichiarare il suo proscioglimento o ad ottenere una sanzione minore di quella inflittagli.

Tale istanza non sospende i termini per la proposizione dei ricorsi contro i provvedimenti disciplinari previsti dall’art.1366 c.o.m. e nemmeno l’esecuzione della sanzione.

Va diretta in via gerarchica, alla stessa autorità che ha emesso il provvedimento.

Contro la decisione sull’istanza suddetta può proporsi ricorso gerarchico a norma dell’art. 1366.

L’istanza è finalizzata ad ottenere un proscioglimento od anche una sanzione meno afflittiva.

  • Ricorso gerarchico.

Tale rimedio è previsto in generale dal DPR 1199/1971 e, specificamente per le sanzioni disciplinari di corpo, agli artt. 1363,1364 e 1366 c.o.m. sia per motivi di legittimità che di merito.

È un rimedio che è necessario esperire prima di promuovere eventuale ricorso al TAR o straordinario al Presidente della Repubblica avverso un provvedimento sanzionatorio di corpo.

Trattasi di una ipotesi di giurisdizione condizionata che si ha quando l’accesso alla tutela giurisdizionale è subordinata al previo compimento di un’attività.

Sul punto, in ambito militare, ci si è chiesti se la violazione di tale obbligo comportasse anche un rilievo disciplinare. La Corte costituzionale lo ha escluso in quanto è una condizione per accedere ad un diritto proprio e non un obbligo, il cui mancato rispetto comporti per il soggetto il mancato ottenimento di una situazione di vantaggio e, quindi, va esclusa l’applicabilità di sanzioni disciplinari.

Chiarito tale quesito, rimaneva quello sulla conseguenza processuale della inosservanza del presupposto suddetto, cioè se comportasse dichiarazione di inammissibilità del ricorso o solo di improcedibilità. Differenza notevole, perché nel primo caso non si potrà più proporre ricorso qualora scaduti i termini, mentre nel secondo il giudice rimettente dichiarerà l’improcedibilità che potrà essere rimossa esperendo quanto dovuto.

Ebbene, il Consiglio di Stato nel 2018[1], dopo varie pronunce discordanti ha concluso che tale violazione non costituisce illecito disciplinare, sulla scorta quindi di quanto deciso dalla Corte Costituzionale e che comporta una inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35 comma 1 sub b) c.p.a.

Il termine per la presentazione è di giorni 30 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa o, comunque piena conoscenza, dell’atto da impugnare.

Va proposto all’organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento tramite quest’ultimo che deve inoltrarlo a chi di competenza immediatamente, astenendosi da commenti, pareri o suggerimenti.

Si propone o mediante raccomandata A/R o consegnandolo direttamente all’autorità che ha emesso la sanzione, fermo restando che se si presenta ad un ufficio diverso da quello competente a riceverlo, ma comunque appartenente alla Amministrazione della difesa, non verrà dichiarato irricevibile. 

Importante ricordare che, contestualmente alla proposizione del ricorso, potrà chiedersi la sospensione della esecuzione dell’atto impugnato, rimedio esperibile, comunque, anche in un momento successivo con istanza.

Seguirà una fase istruttoria e poi la decisione da emettersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, altrimenti il ricorso si intenderà respinto, fermo restando la possibilità, comunque, per l’Amministrazione di decidere successivamente.

Attenzione che trascorsi i suddetti 90 gg inizierà a decorrere il termine per eventuale ricorso al Tar o al Presidente della Repubblica.

La decisione potrà essere di inammissibilità del ricorso, improcedibilità (a volte vi sono comunque irregolarità sanabili entro un termine), respinto qualora ritenuto infondato, ovvero accolto o per incompetenza dell’organo che aveva emesso l’atto oppure per motivi di legittimità o di merito.

In tal caso l’atto va annullato o riformato e rinviato, se sarà il caso, all’organo che lo aveva emesso.

Ovviamente la decisione verrà comunicata a quest’ultimo e al ricorrente per via amministrativa, notificata o mediante raccomandata A/R.

Contro il provvedimento decisionale potrà promuoversi o ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Tale mezzo di impugnazione può essere promosso sia contro le sanzioni disciplinari di stato che quelle di corpo, anche se occorre precisare che, come abbiamo appena visto, l’art.1363 comma 2 c.o.m., prevede, a pena d’inammissibilità, che contro queste ultime sia preventivamente proposto il ricorso gerarchico o siano trascorsi 90 giorni da tale proposizione.

È possibile avanzare ricorso per violazione di legge, eccesso di potere od incompetenza, da proporre al T.A.R. competente che è quello della circoscrizione territoriale ove si trova la sede di servizio del ricorrente.

Il termine, previsto a pena di decadenza, è di 60 giorni dalla comunicazione, notificazione o, comunque, effettiva conoscenza dell’atto. Nel caso di sanzioni disciplinari di corpo, essendo per queste obbligatorio il preventivo esperimento del ricorso gerarchico, il suddetto termine per proporre ricorso decorrerà anche nel caso in cui trascorrano 90 gg dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che questo sia stato deciso.

 

  • Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

Possono così impugnarsi sia le sanzioni disciplinari di stato che quelle di corpo, ma anche stavolta, come per il ricorso giurisdizionale e solo per le sanzioni di corpo, è prevista la preventiva impugnazione in via gerarchica, oppure la scadenza dei 90 giorni dal deposito dello stesso.

Come specificato dall’art. 8 DPR 1199/1971, è ammesso per soli motivi di legittimità ed è alternativo a quello che può proporsi al TAR, nel senso che se si è già proposto quest’ultimo non è possibile esperire questo ulteriore rimedio da parte del medesimo interessato.

Il termine per la proposizione, non sottoposto a sospensione feriale, è pari a giorni 120 decorrenti dalla notifica, comunicazione o comunque conoscenza dell’atto, quantomeno nei suoi elementi essenziali quali, ad esempio, il dispositivo.

Anche in questo caso, nel caso di sanzioni di corpo, essendo obbligatorio il preventivo ricorso gerarchico, se questo non viene deciso entro 90 gg dalla presentazione inizierà a decorrere il termine di 120 gg per proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Per la sua proposizione non è obbligatorio il patrocinio di un legale.

Va depositato presso l’organo che ha emanato l’atto oppure alla Direzione Generale per il personale militare, divisione, disciplina, o personalmente con rilascio di ricevuta deposito, o con notificazione o a mezzo raccomandata A/R.

 

 

Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo.

Ai sensi dell’art. 1369 c.o.m. i militari possono chiedere, dopo almeno due anni di servizio dalla data di comunicazione della sanzione, la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale.

La domanda va inoltrata, per via gerarchica, al Ministro della difesa, ma il richiedente, in tale periodo, non dovrà aver accusato a suo carico nessuna sanzione diversa dal richiamo.

Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza, previo parere dei superiori gerarchici e tenuto conto dei precedenti di servizio del richiedente.

Se la domanda viene accolta si avrà la cancellazione delle annotazioni relative alla sanzione inflitta, ma va esclusa l’efficacia retroattiva della cancellazione.


 

[1] Consiglio di Stato, 12 febbraio 2018 n. 880.

 

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