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POLIZIA E FORZE ARMATE - VITTIME DEL DOVERE

2021-04-30 19:37

Avv. Christian Petrina

Diritto amministrativo militare (trasferimenti, cause di servizio),

POLIZIA E FORZE ARMATE - VITTIME DEL DOVERE

Analizziamo, sinteticamente, il procedimento relativo per il riconoscimento dello status di vittima del dovere.Sono considerate vittime del dovere col

Analizziamo, sinteticamente, il procedimento relativo per il riconoscimento dello status di vittima del dovere.

Sono considerate vittime del dovere coloro che appartengono alle Forze Armate, alla Magistratura ed alle forze dell’ordine che siano deceduti per effetto diretto di lesioni o ferite riportate durante un’attività di servizio nell’ambito di azioni terroristiche o criminali o, comunque, di ordine pubblico, ovvero in occasione di eventi comunque collegati all’esercizio di funzioni d’istituto e dipendenti da rischi attinenti in modo specifico ad operazioni di polizia preventiva o repressiva o nell’ambito di attività di soccorso[1], beneficio riconosciuto anche ai dipendenti pubblici che siano deceduti o abbiano riportato una invalidità (vedi sotto) Recita, infatti, l’art. 3 della L. 466/1980: “Ai  magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo  della  guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale  dello  Stato,  ai  funzionari  di  pubblica  sicurezza, al personale  del  Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione  degli  istituti  di prevenzione e di pena, ai vigili del  fuoco,  agli  appartenenti  alle  Forze  armate  dello  Stato in servizio  di  ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attivita' di servizio,  per  diretto  effetto  di  ferite  o  lesioni subite nelle circostanze  ed  alle  condizioni  di  cui  agli articoli 1 e 2 della presente  legge,  abbiano  riportato  una  invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque,   la   cessazione   del  rapporto  d'impiego,  e'  concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni”.

Successivamente, il D.L.  28 novembre  2003,  n. 337, convertito con modificazioni dalla L.  24 dicembre  2003,  n. 369 ha disposto che per gli eventi successivi  alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 sono elevate ad euro 200.000.

Tale diritto, come anzidetto, viene espressamente riconosciuto anche agli altri dipendenti pubblici che abbiano subito una invalidità permanente nell’espletamento di un servizio sempre, ovviamente, per lesioni o ferite riportate in azioni mirate allo svolgimento di attività di contrasto ad ogni tipo di criminalità, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari, in operazioni di soccorso, in attività di tutela della pubblica incolumità ovvero a causa di azioni recate nei loro  confronti  in  contesti  di impiego internazionale non aventi, necessariamente,  caratteristiche di ostilità [2]. Inoltre, a coloro che abbiano subito una invalidità permanente o patito una infermità alla quale è succeduta la morte, in occasione di eventi legati a missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali che devono essere riconosciute come causa di servizio in considerazione delle particolari condizioni ambientali ed operative.[3]

Il significato del termine “missione di qualunque natura” viene esplicitato dal DPR 243/2006 che stabilisce che tali devono intendersi le missioni autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente.

La domanda, per ciò che concerne il Ministero dell’Interno, va presentata per mezzo dell’ufficio o comando di appartenenza, trasmettendola per tale via al Prefetto del luogo dove si è verificato l’evento o quella della provincia di residenza degli eventuali beneficiari in quanto il Prefetto esaminerà l’istanza e gli allegati al fine di trasmettere il tutto, corredato di un proprio parere sulla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, al Ministero dell’Interno che potrà disporre una supplementare attività istruttoria oppure concludere il procedimento.

Fermo restando che è prevista anche la procedibilità d’ufficio per le vittime del dovere, dipendenti pubblici, in ogni caso, sono legittimati ad inoltrare l’istanza o direttamente la vittima o i familiari superstiti in caso di morte, compresi i conviventi a carico del de cuius negli ultimi tre anni antecedenti l’evento, i conviventi more uxorio o, in via residuale, cioè se unici superstiti, i fratelli o ascendenti in linea retta, gli orfani, anche se non conviventi e non a carico.

Per qulunque consulenza o assistenza in merito non esitare a contattarci a mezzo mail all’indirizzo: avv.dirittomilitare@libero.it.

 

[1] V. in tal senso art. 3 comma 2  L. 629/1973.

[2] art. 1, comma 563, L. 266/2005

[3] art. 1, comma 564, L. 266/2005

 

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