Analizziamo il caso di un soggetto che sia stato condannato con sentenza ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento) che viene escluso da un concorso il cui bando prevedeva, tra i motivi di esclusione, l’aver riportato condanne per delitti non colposi.
Nello specifico, analizzeremo la questione se il decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 445, comma 2 c.p.p., consente di ritenere sussistente l’intervenuta riabilitazione penale, e quindi la legittimazione a partecipare al concorso, ovvero sia necessaria, anche in questo caso, una formale pronuncia del Tribunale Militare di Sorveglianza, successiva a quella del Tribunale di Sorveglianza Ordinario.
Nel caso da noi trattato, il ns. assistito, appartenente all’Arma dei Carabinieri era stato escluso dal concorso per l’ammissione al Corso Marescialli, tra l’altro dopo averlo vinto, in quanto aveva riportato dieci anni prima una condanna penale ad una pena di mesi due di reclusione militare in seguito ad un patteggiamento.
Il TAR Lazio - Roma, ha annullato il provvedimento di esclusione del militare da noi assistito dalla graduatoria concorsuale, accogliendo il nostro ricorso che si basava sul principio di diritto di seguito riportato in maniera sintetica per questioni di spazio.
Ebbene, in caso di condanna emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., l'effetto estintivo si verifica ipso iure al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 445 comma 2 del c.p.p., ovverosia "se, nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena". Nelle ipotesi di condanna ex art. 444 c.p.p., quindi, il legislatore ha sostituito il tradizionale istituto della riabilitazione con una previsione automatica del riferito istituto. In sostanza, alla riabilitazione può equipararsi l'automatica estinzione della condanna inflitta in sede di "patteggiamento", attesa la sostanziale analogia fra gli effetti della riabilitazione, quali previsti dall'art. 178 c.p., e quelli del positivo decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 445, comma 2, c.p.p., con riguardo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta" (Cons. St., Sez. III, 12 aprile 2016, n. 1423; Cons. Stato, VI, n. 2543/2009; Cass. Pen Sez. IV, n. 534/1999. Ciò stante anche il dato testuale univoco dell'art. 445 comma 2, c.p.p. secondo cui l'estinzione del reato è soggetta alla condizione temporale ed alla mancanza di ulteriori condanne (Cass. pen. Sez. V, 14-05-2015, n. 20068).
Al momento della presentazione della domanda concorsuale, dunque, il reato era già estinto a nulla valendo l'assenza di un provvedimento formale di estinzione del Tribunale Militare. Sul punto v. T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 22/05/2020) 01-06-2020, n. 5820 che, riprendendo un principio giurisprudenziale consolidato ha ritenuto fondato il ricorso di un candidato escluso dal concorso proprio per aver riportato una sentenza di condanna emessa dal Tribunale Militare di La Spezia per il reato di cui all’art. 120 c.p.m.p., ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
In caso di pena riportata in seguito ad un patteggiamento occorre, quindi, verificare se è decorso il termine di cinque anni normativamente previsto, non essendo necessario un formale provvedimento del competente Tribunale di Sorveglianza, come è dovuto, invece, in altri casi (Es. condanna emessa in seguito a processo penale svolto con rito ordinario)
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