Anticipiamo subito che un trasferimento illegittimo, quindi in violazione delle norme che tra poco analizzeremo in breve, può essere presupposto per un risarcimento del danno in favore del militare trasferito.
Il giudice (TAR per le Forze Armate), qualora annulli il provvedimento di trasferimento, ben potrà riconoscere il diritto al risarcimento del danno patito che, come in molte pronunce, potrà calcolarsi in via equitativa secondo le norme del codice civile.
Detto questo, in via generale (vedremo tra poco le deroghe previste per i militari) in materia di trasferimento di un lavoratore subordinato, norma cardine è sicuramente l’art. 2103 c.c. che al comma 8 prevede: “Il lavoratore non può essere trasferito da un’unita produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
In linea generale (vedremo più avanti per i militari) possiamo dire che è irrilevante il consenso del lavoratore trasferito fatte salve eventuali disposizioni previste dai contratti collettivi o dalla legge.
Una eventuale valutazione del Giudice sarà limitata ad accertare le ragioni tecniche, produttive ed organizzative, non potendo vagliarne l’opportunità che rientra nella discrezionalità del datore di lavoro.
Tuttavia, è assolutamente vietato il trasferimento basato su ragioni legate al sesso, alla razza, alle opinioni politiche, cd. trasferimento discriminatorio, così come è illegittimo quello che comporta un demansionamento, anche dal punto di vista retributivo, del lavoratore.
Per quanto riguarda il trasferimento per motivi disciplinari, anticipiamo subito che in linea generale è dalla Giurisprudenza ammesso seppur a determinate condizioni, ma NON PER I MILITARI in virtù del principio di tassatività delle sanzioni disciplinari previsto all’art. 1352 c.o.m. da collegarsi all’art. 751, comma 1 sub a n. 41 che prevede la sanzione della consegna di rigore nel caso di irrogazione di una sanzione non prevista dal regolamento.
Quindi per i militari non è ammesso il trasferimento per motivi disciplinari.
Passando alla disamina del trasferimento per incompatibilità ambientale se si esclude qualche eccezione prevista da leggi speciali, come ad esempio quella poc’anzi accennata, valgono le regole generali anzidette.
Si può, pertanto, affermare che occorre una condotta del lavoratore, non importa se rilevante dal punto di vista disciplinare, che abbia riflessi negativi (ad es. per i rapporti con colleghi) sulla organizzazione dell’amministrazione (in sensu strictu) di appartenenza (ad es. Comando, Reparto) e ciò a prescindere da un eventuale dolo o colpa addebitabile al lavoratore.
Giova evidenziare che l’Amministrazione, trattandosi di tutela di interessi pubblici quali il decoro ed il prestigio della stessa, gode di un’ampia discrezionalità in materia di trasferimento per incompatibilità ambientale, essendo circoscritto il vaglio del giudice solo alla verifica della effettiva sussistenza della condizione di incompatibilità. (Cons. St., Sez. IV, 17 ottobre 2019, n. 4776). Logico corollario è che il trasferimento non deve essere necessariamente motivato, tranne che in un eventuale giudizio.
Limitandoci ad esaminarne la disciplina riservata ai militari, possiamo subito ribadire che, come abbiamo visto, una prima differenza è che non può essere disposto per motivi disciplinari.
Seconda ed importante differenza è che il trasferimento è a tutti gli effetti un ordine al quale non è applicabile la disciplina prevista dai capi I, II, III e IV della legge 241/1990 (art. 1349, comma 3, c.o.m.).
Tuttavia, si ribadisce che anche se il provvedimento può non essere motivato, delle ragioni di esso dovrà darsene conto, invece, in un eventuale giudizio.
L’amministrazione in tal caso dovrà dimostrare la sussistenza dei requisiti legittimanti il provvedimento.
In tale sede potrà valutarsi, ad esempio, se sussiste un legame tra la condotta del dipendente militare e la situazione di disagio o comunque lesiva del buon andamento della P.A., a prescindere dall’eventuale addebito del comportamento a titolo di dolo o colpa ed a prescindere, tra l’altro, anche da esigenze di carattere organico potendo disporsi anche in caso di eccedenza.
Possiamo dire che il vaglio giurisdizionale sarà limitato alla verifica della effettiva situazione di incompatibilità (disagio della P.A. causalmente collegato alla condotta del militare) nonché alla proporzionalità del provvedimento dovendosi ritenere questa soluzione come extrema ratio, qualora non possa raggiungersi il medesimo obiettivo di tutela con altri mezzi (si pensi, ad es., un trasferimento interno o un cambio di incarico).
Si tratta quindi di una disciplina articolata cui è ricollegata un’ampia casistica.
SE HAI SUBITO UN TRASFERIMENTO CHE RITIENI INGIUSTO
CONTATTACI:
dirittomilitare@studiolegalepetrina.com (decrivi il tuo problema indicando il tuo contatto ed entro 24 ore sarai ricontattato)
3881661470 (invia un whatsapp anche vocale con descrizione problematica ed entro 24 ore sarai ricontattato)