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Particolare tenuità del fatto e reati militari

2022-03-10 14:15

Avv. Christian Petrina

Diritto penale militare,

Particolare tenuità del fatto e reati militari

ART. 131 BIS  CODICE PENALE E REATI MILITARI L’art 131 bis del codice penale, intitolato “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatt

ART. 131 BIS  CODICE PENALE E REATI MILITARI

 

L’art 131 bis del codice penale, intitolato “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto” è stato introdotto dal d.lgs 28 del 2015 introducendo la non punibilità del reo nel caso di reati per cui è prevista la pena edittale nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, anche congiunta alla anzidetta pena. Inoltre, è necessario secondo una valutazione ex art. 133 comma 1 della modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo, che l’offesa sia di particolare tenuità ed il comportamento non sia abituale. 

Pertanto, in merito alla bassa offensività dovrà averso riguardo alla natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, della gravità del danno o del pericolo recato alla persona offesa nonché della intensità del dolo e grado della colpa. 

Il secondo comma della norma in esame prevede poi alcuni casi tassativi in cui non può ritenersi sussistere la tenuità del fatto, cui vanno aggiunti i delitti puniti con pena superiore nel massimo a due anni e mezzo qualora commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o per violenza, minaccia, resistenza od oltraggio a pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.

In merito, poi, alla non abitualità del comportamento, va esclusa qualora vi siano precedenti reiterati e specifici tali da poter ritenere sussistente la ripetitività della condotta.

Non si tratta di una forma di depenalizzazione come taluno prospetta, bensì di una semplice causa di non punibilità di natura discrezionale che mira ad evitare la sanzione penale e le sue negative conseguenze nel caso di condotte che anche con riferimento al bene protetto dalla norma violata non destino particolari conseguenze. Non è depenalizzazione perché in tal caso si avrebbe una norma appositamente prevista a tal fine, quindi abrogante. Inoltre, la colpevolezza del soggetto viene confermata così come la sussistenza di un reato (non sussistente nel caso di depenalizzazione), ma ne viene  esclusa la punibilità.

Attenzione, non deve trattarsi di una condotta astrattamente od in concreto inidonea a ledere il bene giuridico protetto perché in tal caso si applicherebbe l’art. 49 comma 2 del codice penale che parla appunto di reato impossibile, ma la lesività della condotta deve essere tenue.

Tale istituto è applicabile anche in fase di indagini preliminari giusto quanto previsto dal comma 1 bis, aggiunto dal d.lgs. 28/2015, prevedendo tra i casi di archiviazione anche la tenuità del fatto.

Per quanto riguarda l’applicabilità ai reati militari questa è pacificamente riconosciuta come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (30694/2017 Sez.I) che evidenzia che, riferendosi la norma alle pene detentive, annovera implicitamente anche la reclusione militare.

Tuttavia, occorre valutare la peculiarità dei reati militari e del bene oggetto di tutela che va oltre i semplici interessi comuni andando ad interessare anche quelli militari.

Giova qui ricordare alcune pronunce della Corte Costituzionale (ad es. sent. 42/1975) ove si “suggerisce” la preferibilità della punizione disciplinare rispetto a quella penale proprio per tutelare il prestigio e la dignità delle Forze Armate.

Occorre, tuttavia, tenere in considerazione il bene giuridico tutelato dalle norme penali militari, come nel caso di reati contro la disciplina militare ove si vuole tutelare il rapporto gerarchico e la coesione delle Forze Armate.

Tale raffronto andrà fatto dal Giudice caso per caso non potendosi escludere a priori l’applicabilità dell’art. 131 bis solo perché si tratta di reati militari, anche se afferenti alla disciplina, in quanto se fosse stato ritenuto necessario avrebbe provveduto il legislatore come nel caso della depenalizzazione del reato di ingiuria ex art. 595 c.p. che non conosce pari trattamento nel caso del reato di ingiuria militare ancora vigente, andando a diversificare il trattamento per i due reati. 

In altri termini, laddove il Legislatore ha voluto distinguere la fattispecie militare da quella ordinaria lo ha fatto in maniera esplicita.

Per quanto riguarda un raffronto con l‘art. 260 c.p.m.p. che prevede la richiesta del comandante di corpo per reati militari punibili con pena fino a sei mesi e nel caso di cui all’art. 171 n. 2 per un valido esercizio dell’azione penale basti considerare l’art. 131 bis prevede una causa di non punibilità nell’ambito di una azione penale esercitabile o già esercitata, mentre l’art. 260 c.p.m.p. prevede una condizione di procedibilità senza la quale l’azione penale non può validamente promuoversi.

Altra sostanziale differenza sta nella circostanza che per la tenuità del fatto vi è un margine di discrezionalità quanto a presupposti, non ravvisabile nel caso di cui all’art. 260 c.p.m.p. legato a requisiti precisi ed oggettivi.

In definitiva, può considerarsi pienamente applicabile l’art. 131 bis ai reati militari pur subordinandola ad una attenta valutazione della condotta posta in essere in concreto. Ovviamente, l’assoluzione ai sensi dell’art. 131 bis c.p. non esclude, in seguito di regolare procedimento, la comminazione di una sanzione disciplinare.

Ecco perché una corretta linea difensiva deve tener conto anche di ciò.

 

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