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Trasferimenti Carabinieri (breve cenno)

2021-04-02 16:49

Avv. Christian Petrina

Diritto amministrativo militare (trasferimenti, cause di servizio),

Trasferimenti Carabinieri (breve cenno)

Ai trasferimenti del personale dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri nonché alle assegnazioni del medesimo personale al termine

 

Ai trasferimenti del personale dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri nonché alle assegnazioni del medesimo personale al termine di corsi di formazione possono procedere, per specifiche esigenze e sulla scorta delle deleghe conferite loro dal Comandante Generale, i Comandanti delle Organizzazioni Centrale, Addestrativa, Territoriale, Mobile, Speciale, Forestale nonché dei Reparti ed Unità.

Innanzitutto, occorre premettere che, salve specifiche ipotesi (ad es. art. 398 RGA), il personale suddetto non può presentare domanda per essere trasferito ad altro Comando di Corpo se non ha maturato almeno quattro anni di permanenza (due anni se di servizio in zona disagiata), ai sensi dell’art. 397 RGA, tranne che sia diversamente derogato dalla circolare disciplinante la pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda.

Sempre fuori dai casi previsti dall’art. 398 RGA o della summenzionata circolare, per poter essere trasferito presso la propria regione di origine occorre aver prestato servizio presso una regione amministrativa diversa per otto anni che decorrono dall’arruolamento. Tale termine è ridotto a sei per coloro che sono originari della regione amministrativa Lazio e chiedono il trasferimento presso il Comando Generale che si trova a Roma.

Ai sensi dell’art. 238 del D.P.R. 90/2010 e dell’art. 393 RGA, l’appartenente all’Arma non può prestare servizio presso il Comando di tenenza o di stazione del luogo dove dimorava stabilmente prima di essere arruolato e nemmeno presso sedi o reparti che posso, anche solo potenzialmente, condizionare l’imparzialità nello svolgimento del servizio.

In merito ai trasferimenti definitivi, l’istanza di trasferimento va presentata secondo una procedura automatizzata che regola i flussi in ingresso ai Comandi di Corpo tenendo conto delle esigenze operative o delle carenze di organico e che è regolata annualmente da GE.TRA. (Gestione trasferimenti) del Comando Generale, con un sistema simile ad un concorso nel rispetto delle norme di cui alla L. 241/1990. L’assegnazione del punteggio al fine della formazione della graduatoria finale tiene conto di una serie di parametri tra cui l’anzianità di servizio, la valutazione caratteristica, od anche elementi cui consegue una decurtazione del punteggio nei casi che la circolare esplicitamente prevede. Tale procedura, che non può utilizzarsi per alimentare i reparti della Polizia Militare o dell’Organizzazione Speciale o per specifiche esigenze, può essere adottata anche per necessità operative o di alimentazione di specifici Comandi di Corpo, per necessità operative o per potenziare specifichi reparti.

Occorre considerare che nel caso di militare che svolge servizio in zone considerate disagiate, qualora di prima fascia, matura dopo 4 anni di effettivo servizio il titolo per un trasferimento presso la regione amministrativa di origine o comunque di proprio gradimento, senza impegno per la sede di definitivo impiego. Nel caso vi presti servizio per un ulteriore biennio avrà diritto al trasferimento presso la provincia di origine o altra di proprio gradimento.

Medesimo discorso per coloro trasferiti o assegnati a Squadroni Eliportati Cacciatori, specializzati “Addetti allo Squadrone Eliportato” o “infermieri professionali”.

Se di seconda fascia, si vedrà assegnato un incremento di punteggio nell’ambito della procedura prevista e regolata dalla pianificazione annuale per i trasferimenti a domanda.

Inoltre, ai sensi del sopra richiamato art. 398 RGA, i militari dell’Arma possono chiedere il trasferimento al di fuori o nell’ambito dei Comandi di Corpo di appartenenza, a prescindere dal loro periodo di permanenza, presentando una istanza per il tramite gerarchico per fondati e comprovati motivi di carattere sanitario, assistenziale o economico, cui seguirà una attenta valutazione dei motivi ivi specificati tenuto conto, ovviamente, anche delle esigenze di organico e/o operative dei reparti interessati alla movimentazione.

Medesimo discorso nel caso in cui il proprio coniuge presti attività lavorativa a tempo indeterminato, ai fini del ricongiungimento sia in ambito regionale o nazionale.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2209-sexies, lett. b) del c.o.m., si procederà a valutare congiuntamente le istanze dei due coniugi entrambi militari ed appartenenti a Forze Armate diverse o, nel caso di coniuge che presti servizio all’estero si applicherà il disposto dell’art. 2209-sexies, lett. c) e dell’art. 910 c.o.m.

Rimane ferma l’applicabilità della normativa ex art. 33, comma 5 della L. 104/1992 per cui si rimanda alla specifica trattazione, sempre nella sezione “news” del sito studiolegalepetrina.com (voce: diritto amministrativo).

Per quanto riguarda, inoltre, il militare eletto a cariche pubbliche, tale aspetto è regolato dal D. Lgs 267/2000, ricordando, altresì, che gli appartenenti alle Forze di polizia candidati ad elezioni politiche od amministrative non posso prestare servizio nell’ambito della circoscrizione dove si sono presentati per almeno tre anni, come previsto dall’art. 81 della L. 121/1981.

 

Per quanto riguarda i trasferimenti temporanei, il militare dell’Arma può presentare istanza di trasferimento presso un reparto diverso da quello di servizio. Tuttavia, tale possibilità ha carattere eccezionale (casi di assoluta gravità e non risolvibili in altro modo) ed anche temporanea.

In ogni caso, ben si potrà chiedere una proroga qualora siano sopravvenute nuove esigenze rispetto alla situazione che vi era al momento della richiesta e che giustifichino la proroga in quanto parimenti gravi. In mancanza di proroga il militare alla scadenza dovrà rientrare presso il proprio reparto.

Queste istanze vengono esaminate dall’Ufficiale diretto dell’interessato che darà un proprio parere per poi tramettere il tutto al Comando Generale o al Comando Legione e, in ogni caso, alla scala gerarchica.

Se viene disposto il trasferimento temporaneo, ovviamente, dovrà esserne notiziato il Comando Interregionale.

Altra tipologia di trasferimento è quella di istanza formulata ai sensi dell’art. 42 bis del D L.vo 151/01 , applicabile ai militari in virtù del richiamo contenuto nell’art. 1493 c.o.m. che estende, tenuto conto del particolare status, l’applicabilità della normativa vigente in materia di paternità e maternità ai militari. Infatti, si potrà presentare istanze di assegnazione temporanea, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, se al momento della domanda si ha un figlio di età inferiore ai tre anni e l’altro genitore svolge attività lavorativa in una regione o provincia diversa da quella di servizio del militare istante.

L’articolo anzidetto testualmente recita:

 

“Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione “.

 

Lungi dal mirare a riconoscere un beneficio al lavoratore, ma nell’esclusivo interesse del minore, vero soggetto debole della tutela, l’art. 42 bis D.lgs. n. 151/2001 ha la finalità principale e specifica di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita, garantendo, in tal modo, la massima unità familiare e salvaguardando, esclusivamente, le esigenze organizzative e funzionali della P.A., allorché pone quale condizione di applicabilità del beneficio la “… sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva”.

Interessante evidenziare che l’attività lavorativa del coniuge o equipollente potrà essere anche di natura privata.

L’istanza va presentata all’Ufficiale diretto da cui dipende l’istante che la trametterà al Comando competente che verificherà la sussistenza dei requisiti previsti, informando, per conoscenza, la Scala gerarchica fino al livello di Comando di Corpo che, in alcuni casi, potrebbe essere competente all’adozione del provvedimento finale.

Verrà informato anche il Comando che dovrà porre in essere gli accertamenti del caso per poi riferire al Comando competente a decidere.

In caso di esito positivo, verranno periodicamente verificati la permanenza dei requisiti.

Anche in questo caso dovrà darsene comunicazione agli Uffici del Personale del Comando Generale.

Secondo il disposto dell’art. 405 RGA, il trasferimento concesso deve perfezionarsi, qualora sia presso un Comando di Corpo diverso, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento, mentre se sarà nell’ambito dello stesso Comando di Corpo, il trasferimento dovrà essere effettuato entro il dodicesimo giorno. Se sopraggiunge un impedimento legittimo a perfezionare il movimento entro i limiti anzidetti, ai sensi dell’art. 407 RGA, qualora si tratti di trasferimento ad altro Comando di Corpo deve essere comunicata alla regione cedente ed a quella acquirente  nonché a quelle superiori interessate fino a quella che ha concesso il trasferimento, mentre nel caso di movimentazione nell’ambito del medesimo Comando di corpo, verrà comunicato al reparto cedente, a quello nuovo ed allo stesso Comando di corpo per via gerarchica.

 

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