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   DIRITTO MILITARE - DIRITTO PENALE

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Christian Petrina

Avv. Christian Petrina

Titolare 
Tel: 388 166 1470

dirittomilitare@studiolegalepetrina.com

PROCEDURE DISCIPLINARI NOZIONI GENERALI

2019-09-25 02:27

Avv. Christian Petrina

Procedimenti Disciplinari,

PROCEDURE DISCIPLINARI NOZIONI GENERALI

L’art. 1353 c.o.m. (D.lvo 15 marzo2010, n.66), sancisce il principio di tassatività delle sanzioni disciplinari,poi contemplate negli articoli 1357 e

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L’art. 1353 c.o.m. (D.lvo 15 marzo2010, n.66), sancisce il principio di tassatività delle sanzioni disciplinari,poi contemplate negli articoli 1357 e 1358 per, rispettivamente, quelle diStato e di corpo. Le sanzioni di Statosono: 1) sospensione disciplinare dall’impiego da uno a dodici mesi; 2)sospensione disciplinare dalle funzioni del grado da uno a dodici mesi; 3)cessazione della ferma o della rafferma per grave mancanza disciplinare o graveinadempienza ai doveri del militare; 4) perdita del grado per rimozione.Le sanzionidi corpo sono: 1. Il richiamo; 2. Il rimprovero; 3. La consegna; 4. Laconsegna di rigore.Il richiamo verrà applicato nelcaso di mancanza lieve od omissione causata da negligenza, il rimproveroin caso di lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio,oppure in caso di recidiva nelle mancanze sanzionabili col richiamo, la consegna,consistente nella privazione della libera uscita fino ad un massimo di settegiorni consecutivi, in caso di violazione dei doveri diversi da quelli previsti[1] perla consegna di rigore e per le più gravi trasgressioni alle norme delladisciplina e del servizio.La differenza tra queste due categorie( di stato e di corpo) sta nel fatto che le prime incidono sul rapporto diimpiego o di servizio e sullo status di militare.Come nelle altre branche della P.A., talesistema sanzionatorio si rifà al principio di gradualità per cui esse siaggravano progressivamente in base ai comportamenti tenuti ed alla lorofrequenza e/o ripetitività. Vi sono alcuni principi di cui devetenersi conto:-  le sanzioni di stato si applicanoquando la condotta incriminata abbia un rilievo all’esterno dell’amministrazionemilitare, talmente forte da lederne il prestigio, l’immagine, ovvero da minarequel necessario rapporto intuitu personaetra il militare e l’amministrazione stessa.-  Anche nel caso in cui la stessacondotta potrebbe avere più risvolti disciplinari, essa potrà essere sanzionatao con sanzione di corpo o di stato, non essendo ammesso il cumulo.Principiocardine è quello previsto dall’art. 1370, comma 1 c.o.m. sancisce che "nessuna sanzione disciplinare può essereinflitta senza contestazione degli addebiti e senza aver acquisito e vagliatole giustificazioni proposte dal militare interessato".Tale regolaè finalizzata, in primo luogo a cristallizzare con precisione l’esatto oggettodel giudizio ed, in secondo luogo, a rendere edotto il militare delle accusemossegli, onde permettergli una compiuta difesa mediante propri atti difensivi,dei quali parleremo nel dettaglio più avanti. Infatti,vige il principio della corrispondenza tra oggetto della contestazione e fattioggetto di sanzione, per cui non può essere punito nessuno per circostanze, difatto, non comprese nelle formali contestazioni. Quindi, nelcaso in cui l’amministrazione venga a conoscenza di nuovi fatti,disciplinarmente rilevanti, dovrà procedersi ad una nuova contestazione diaddebiti.Occorretenere in considerazione i termini previsti dagli artt. 1392 c.o.m., per quellidi Stato, entro i quali deve instaurarsi il procedimento disciplinare.Ilprocedimento di Stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deveconcludersi entro 270 gg dalla data in cui l’amministrazione ha avutoconoscenza del provvedimento penale conclusivo e definitivo.In ogni casoil procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giornidall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è statacompiuta.Quellodisciplinare di corpo, da instaurarsi senza ritardo[2], deve concludersi entro 90 gg dalla contestazione degli addebiti ex art. 1046,comma 1 lett. h) n.6 t.u.o.m..Tali terminisono perentori, la cui scadenza comporta, di conseguenza, la decadenza dall’eserciziodell’azione disciplinare.Avendo la contestazionenatura recettizia, produrrà i suoi effetti solo dal momento in cui vienenotificata all’interessato, adempimento che potrà avvenire o tramite ilComandante o altro Ufficiale inquirente, a mezzo PEC o con raccomandata A/Ralla residenza o eventuale domicilio eletto dal militare. Vige poi,richiamando il principio di cui all’art. 1335 c.c., il criterio per cui lacontestazione si presume conosciuta una volta giunta all’indirizzo suddetto;sarà onere di quest’ultimo dimostrare che per una causa a lui non addebitabilenon ne abbia avuto contezza.Nel caso incui il militare inquisito abbia un impedimento, potrà chiedere, ai sensi dell’art.1370 comma 5 c.o.m., limitatamente ai procedimenti di stato e a quello cheprevede la sanzione della consegna di rigore, il differimento del procedimentomedesimo ad altra data, ma solo se l’impedimento sia effettivo e legittimo.In tal caso,se l’amministrazione non riuscisse a completare l’iter procedimentale neitermini, l’inquisito non potrà richiedere l’annullamento della eventualesanzione subita per decorrenza dei termini di legge.Se talecausa è legata a motivi di salute, occorre, ovviamente, allegare appositacertificazione sanitaria e, se non è escluso dalla commissione medicaospedaliera incaricata dell’accertamento, l’autorità disciplinare ben potràrecarsi presso l’inquisito onde dare corso al procedimento disciplinare.Tale dirittoal rinvio è escluso nel caso di procedimenti disciplinari di corpo che sonofinalizzati all’applicazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore.[3] Quindi,anche per il procedimento di statovi sono termini da rispettare.È, infatti,previsto che nel caso in cui questo sia promosso a seguito di procedimentopenale, salvo il caso in cui si sia già proceduto disciplinarmente ex art. 1393 c.o.m., deve iniziarsientro 90 giorni dalla conoscenza da parte dell’amministrazione della sentenza odecreto penale di condanna ovvero del provvedimento di archiviazione o,comunque, conclusivo del procedimento.Quando,invece, deve promuoversi a seguito di infrazione disciplinare il termine è di60 gg dalla conclusione degli accertamenti preliminari, da effettuarsi neitermini sanciti dagli artt. 1040 comma 1, lettera d) numero 19 previsto perl’Arma dei carabinieri( 180 gg dalla conoscenza del fatto da partedell’Autorità competente) e 1041 comma 1 lettera s), numero 6 del regolamentoche prevede il medesimo termine per i procedimenti di competenza dellaDirezione generale per il personale militare. Ricordiamoche il procedimento di Stato deve concludersi entro 270 giorni dalla conoscenzaintegrale da parte dell’amministrazione del provvedimento conclusivo delprocedimento penale e si estingue comunque se trascorrono novanta giorni dall’ultimoatto di procedura senza ulteriore compimento di attività.Importante,quindi, verificare il rispetto di questi termini che sono previsti a pena didecadenza, per cui il mancato rispetto determinerà l’impossibilità per l’amministrazionedi procedere disciplinarmente o, se già iniziato, si avrà l’estinzione delprocedimento che inizia con l’inchiesta formale che comporta la contestazionedegli addebiti[4].L’inchiestaviene affidata ad un ufficiale inquirente che per i graduati ed i militari ditruppa è un ufficiale in servizio permanente, avente grado di capitano ocorrispondente, per gli ufficiali e sottufficiali è un ufficiale di grado paria maggiore corrispondente e, in ogni caso, superiore a quello del soggetto sottoinchiesta, mentre nella ipotesi in cui non vi dovesse essere il graduatonormativamente previsto, potrà nominarsene uno di altra forza armata.Nonè altro che una vera e propria fase istruttoria finalizzata alla raccolta deglielementi indispensabili ad accertare i fatti in contestazione.Fermarestando la possibilità del Ministro o autorità delegata a disporre un’inchiestaformale nei confronti di qualsivoglia militare, l’art. 1378 elenca una serie diautorità militari cui è riservato tale compito. § Ministro della difesa se si tratti di:1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti; 2) ufficiali osottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza armata; militaricorresponsabili appartenenti alla stessa Forza armata, ma dipendenti da autoritàdiverse; 4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse, anchequando ricorre l’ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti;§ Capo di stato maggiore della difesa,nell’area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente; § Segretario generale della difesa, semilitare, nei confronti del personale militare dipendente dell’areatecnico-amministrativa e tecnico-industriale; § Capi di stato maggiore, sul personalemilitare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati maggiori eorganismi centrali di Forza armata; § Comandante generale dell’Arma deicarabinieri: 1) per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri; 2) per gli altri militaridell’Arma, se non provvedono le autorità di cui alle lettere h) e i); § I rispettivi comandanti di Forzaarmata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata o gradicorrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in serviziodell’Esercito italiano e dell’Aeronautica militare, nonché agli alti comandantidella Marina militare, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari inservizio della Marina militare; § I comandanti territoriali di livellogerarchico pari a generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti competenti,in ragione del luogo di residenza dell’interessato se in congedo; § Il comandante militare competente aprovvedere per il sottufficiale o per il militare di truppa più elevato ingrado o più anziano, se vi è corresponsabilità tra sottufficiali o i militaridi truppa della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi oresidenti in territori di competenza di diversi comandanti militariterritoriali, tra quelli sopra considerati; § I rispettivi comandanti di vertice, dilivello gerarchico pari a generale di corpo d’armata, per gli ispettori e isovrintendenti dell’Arma dei carabinieri in servizio, o in caso diverso o inmancanza di tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchicopari a generale di corpo d’armata competenti in ragione del luogo di residenzadell’interessato; § I rispettivi comandanti di corpo pergli appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza ditale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione delluogo di residenza dell’interessato. In caso di corresponsabilità tra piùappuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del più elevato ingrado o del più anziano. In caso di corresponsabilità con militari di altreForze armate si provvede ai sensi della lettera g).Visono poi dei soggetti per cui si ritiene opportuno che non siano da nominare aseconda dei casi quali ufficiali inquirente.Nonè espressamente previsto, ma può farsi analogicamente riferimento a quantodisposto dall’art. 1380 c.o.m. comma 3 per le commissioni di disciplina, ondeescludere i seguenti soggetti :a) gli ufficiali che sono Ministri oSottosegretari di Stato in carica; b) il Capo di stato maggiore delladifesa, i Capi e i Sottocapi di stato maggiore dell’Esercito italiano, dellaMarina militare e dell’Aeronautica militare, gli ufficiali generali o ammiragliaddetti allo Stato maggiore della difesa, agli Stati maggiori dell’Esercitoitaliano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, il Comandantegenerale dell’Arma dei carabinieri; c) gli ufficiali addetti allaPresidenza della Repubblica; d) gli ufficiali che prestano servizioal Ministero della difesa in qualità di Segretario generale, Direttoregenerale, Capo di Gabinetto, e gli ufficiali addetti al Gabinetto del Ministroo alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle direttedipendenze dei Segretari generali; e) i militari frequentatori dei corsipresso gli istituti militari; f) i parenti e gli affini tra loro sinoal terzo grado incluso; g) l’offeso o il danneggiato e iparenti o affini del giudicando, dell’offeso o danneggiato, sino al quartogrado incluso; h) i superiori gerarchici alle cuidipendenze il militare ha prestato servizio allorché ha commesso i fatti chehanno determinato il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze ilgiudicando si trova alla data di convocazione della commissione di disciplina,se non si tratta di generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti; i) l’ufficiale che ha presentatorapporti o eseguito indagini sui fatti che hanno determinato il procedimentodisciplinare o che per ufficio ha dato parere in merito o che per ufficiotratta questioni inerenti allo stato, all’avanzamento e alla disciplina delpersonale; l) gli ufficiali che in qualsiasi modohanno avuto parte in un precedente giudizio penale o commissione di disciplinaper lo stesso fatto ovvero sono stati sentiti come testimoni nella questionedisciplinare di cui trattasi; m) l’ufficiale sottoposto aprocedimento penale o a procedimento disciplinare di stato.

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