AMMUTINAMENTO Talefigura delittuosa, sussidiaria rispetto alla rivolta, è prevista dall’art. 175 c.p.p. che prevede una pena da sei mesi a treanni per i militari che riuniti in almeno quattro unità rifiutano, omettono oritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore o persistono nelpresentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.Perdomanda si intende la richiesta fattaad un superiore, per esposto la rappresentazionedi fatti a terzi a fine conoscitivo e per reclamouna protesta inoltrata gerarchicamente al fine di formalizzare una lamentela. Lapena per chi ha promosso, organizzato o diretto l’ammutinamento è dellareclusione militare da uno a cinque anni. Ilterzo comma prevede che: Seil fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o peri motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze dipericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sonoaumentate dalla metà a due terzi. Lacondanna importa la rimozione. Ilcomma 5 prevede una attenuante speciale nel caso in cui il colpevole ceda allaprima intimazione, disponendo l’applicazione della reclusione militare fino asei mesi, tranne che abbia promosso, organizzato o diretto l’ammutinamento, nelqual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno. Un’altraattenuante è prevista dal 176 c.p.m.p. ed è applicabile anche al reato diingiuria.Infatti,viene sancito che la pena è diminuita da un terzo alla metà se, nel caso diingiuria o ammutinamento, il fatto viene commesso quale conseguenza dello statod’ira determinato dal fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenzao altra grave offesa verso l’inferiore. Comenella rivolta, si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo, dettoanche a concorso necessario, nel senso che per il configurarsi dellafattispecie questa deve essere commessa da più persone. Nonè richiesto un accordo preventivo tra i soggetti, essendo sufficiente anche ilformarsi di esso al momento del compimento dell’atto delittuoso. L’art.178 prevede poi il c.d. accordo a fine di commettere rivolta ed ammutinamento,prevedendo una pena diminuita da un terzo alla metà rispetto a quella sancitaper il fatto commesso, per coloro che si accordano, ma solo se il fattodelittuoso non viene posto in essere. L’art.181 c.p.m.p. prevede, inoltre, la non punibilità per coloro che recedono dall’accordoprima che sia commesso il reato oggetto del medesimo , e prima dell’arrestoovvero del procedimento, nonché per i soggetti che ne impediscano l’esecuzione. Perquanto riguarda, infine, i reati di sedizione, ai quali si applica la medesimacausa di non punibilità prevista dall’art. 181, come nel caso dellacospirazione ex art. 179 c.p.m.p., siricollegano al concetto di attività sediziosa previsto nell’art. 182 c.p.m.p. ecioè quella diretta a suscitare in altri militari il malcontento per laprestazione del servizio alle armi o per l’adempimento di servizi speciali. Nonè necessario che si realizzino più atti in tal senso, potendo esseresufficiente anche una sola azione diretta ed idonea al raggiungimento delloscopo.Intal caso la pena prevista è fino a due anni.