DIFFAMAZIONE L’art.227 c.p.m.p. prevede, al primo comma, la pena della reclusione militare fino asei mesi per il militare che, fuori dei casi di ingiuria, offenda lareputazione di un altro militare. Alsecondo comma prevede la pena della reclusione militare da sei mesi a tre anninella ipotesi in cui l’offesa consiste nell’offesa di un fatto determinato, orecata col mezzo della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità o con attopubblico. Laratio dell’aggravamento sanzionatorio è da individuare, ancora una volta, nellamaggiore offesa arrecata alla reputazione altrui, a causa della particolarediffusività dello strumento utilizzato per ledere il bene giuridico tutelato. Perquanto riguarda l’atto pubblico, occorre precisare che tale non è solo quelloche sia pubblico in senso formale, ma anche quello che sia destinato allapubblicità, in guisa che chiunque ne abbia interesse possa prendernecognizione.Sitratta di fattispecie analoghe a quelle previste dall’art. 595 c.p. Infinesancisce che le pene sono aumentate se l’offesa è recata ad un corpo militare oad un ente amministrativo o giudiziario militare. Ladifferenza con il reato di cui all’art. 226 c.p.m.p. sta nel fatto che nellaingiuria, la persona offesa è presente, mentre nella diffamazione occorre l’assenzadi questa e che l’espressione lesiva sia comunicata ad almeno due persone chenon siano, ovviamente, l’offeso. Adifferenza dell’ingiuria, qui vi sono casi in cui può procedersi d’ufficio serientranti nella fattispecie aggravata. Perla sussistenza del reato di diffamazione, non è necessario che la propalazionedelle frasi offensive venga posta in essere simultaneamente, potendo la stessaaver luogo anche in momenti diversi, purché risulti comunque rivolta a piùsoggetti. Giurisprudenzameno recente affermava che in tema di diffamazione, sussiste l’estremo dellacomunicazione con più persone non solo quando l’agente prenda direttamentecontatto con una pluralità di soggetti, ma anche quando egli comunichi ad unapersona una notizia destinata, nelle sue stesse intenzioni, ad essere riferitaad almeno un’altra persona, che ne abbia poi conoscenza. Piùrecentemente, si è affermato che configura il requisito della comunicazione conpiù persone, necessario ad integrare il reato, l’invio ad una persona di unamail con contenuto offensivo anche nei riguardi di altro soggetto, con l’intenzionedi favorirne la comunicazione a quest’ultimo, che poi ne ha effettivaconoscenza. Ilreato di diffamazione, essendo costituito dall’offesa alla reputazione di unapersona determinata, non può essere ravvisato nel caso in cui venganopronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più personeappartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi siriferiscono non sono individuabili. Interessanteuna pronuncia dei giudici di legittimità la quale sancisce che le critiche discarsa professionalità ed inadeguatezza pubblicamente rivolte a un pubblicoufficiale, sempre che non abbiano modalità e contenuti insultanti, esprimono giudizidi valore attingenti l’avere pubblico del destinatario e sono di per sè dotatedel carattere della continenza[1].
[1] Cass. Pen., sez.I, 1 dicembre2009, n. 46107;