LA GIURISDIZIONE MILITARE L’orientamento giudiziario militare è il complesso di organicui è demandata la funzione giurisdizionale per i reati militari commessi daappartenenti alle forze armate italiane. Dipendente dal Ministero della Difesa, così come quellaordinaria dipende dal Ministero della Giustizia. L’organo di autogoverno è il Consiglio della Magistraturamilitare che viene presieduto dal primo presidente della Corte di Cassazione. Secondo quanto stabilito dall’art. 52 D.L.vo 66/2010, cd COM," I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e sonoequiparati ai corrispondenti magistrati ordinari".Le funzioni giudicanti sono : di primo grado presso iltribunale Militare e l’Ufficio militare di sorveglianza, di secondo gradopresso la Corte militare di Appello con unica sede in Roma [1], semidirettive di primo grado (presidentedi sezione presso il Tribunale militare), semidirettive di secondo grado(presidente di sezione della Corte militare di appello), direttive di primogrado ( presidente del Tribunale militare, direttive elevate di primo grado ( presidentedel Tribunale militare di sorveglianza e poi direttive di secondo grado (presidente della Corte militare di Appello).Le funzioni requirenti sono: di primo grado (sostitutoprocuratore militare), di secondo grado (sostituto procuratore generale pressola Corte militare di Appello), di legittimità ( sostituto procuratore generalemilitare presso la Corte di cassazione), semidirettive di secondo grado(avvocato generale militare presso la Corte militare di appello), direttive diprimo grado (procuratore militare della repubblica presso il Tribunalemilitare, direttive di secondo grado (procuratore generale militare presso laCorte militare di appello, direttive superiori requirenti di legittimità(procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il Tribunale militare giudica composta dal presidente delmedesimo o dal presidente di sezione, da un magistrato militare con funzioni digiudice e da un militare dell’Esercito italiano , della Marina militare,dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, di grado pari o superiore aquello dell’imputato ed, in ogni caso, non inferiore al grado di ufficiale.Viene estratto a sorte e svolge funzione giudicante. I tribunali militari sono tre con sedi a Verona, Napoli e Roma.Inizialmente le sedi erano anche Torino, Padova, La Spezia,Bari, Palermo e Cagliari . Quello di Verona, con la corrispondente Procura militare, ècompetente per tutti i reati militari commessi nelle regioni Valle D’Aosta,Piemonte, Liguria, Lombardia, trentinoAlto Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giuliaed Emilia Romagna.Quello di Roma e relativa Procura per quelli commessi nellaregioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna, mentre quello diNapoli ed annessa Procura per i reati militari commessi nelle regioni Molise,Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia[2].Come già detto, vi è oggi un’unica Corte militare di Appellocon sede in Roma, così l’unica sede del Tribunale militare di Sorveglianzae dell’Ufficio militare di Sorveglianza, aventi giurisdizione su tutto ilterritorio nazionale.[3]
[1] Inseguito alla soppressione delle sezioni distaccate di Napoli e Verona avutasicon L. 24 dicembre 2007, n.244)[2] Art. 55D.lgs. 66/2010 "circoscrizioni territoriali"[3] Art. 56D.lgs 66/2010 "Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza"