Lalegge n. 179 del 30 novembre 2017 ("Disposizioni per la tutela degliautori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenzanell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato") ha il finespecifico di tutelare il soggetto che effettua la segnalazione di un illecito(definito, con terminologia anglosassone ormai entrata nell’uso comune,"whistleblower"). Giàla L. 190 del 2012, meglio conosciuta come legge Severino, aveva introdotto,anche se solo per il settore Pubblica Amministrazione, l’art. 54 bis cheprevedeva una generale protezione del dipendente che segnalava illeciti di cuifosse venuto a conoscenza in virtù della sua qualifica e/o servizio. Tuttavia,ne rimanevano esclusi, in virtù dell’art. 3, alcune categorie di lavoratori tracui i militari e gli appartenenti alle forze di Polizia di Stato in quanto talenorma prevedeva che: "In deroga all’art.2 commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti [...]ilpersonale militare e delle Forze di Polizia di Stato...". Comevedremo, molto è cambiato in virtù del nuovo art. 54 bis introdotto nel 2017. Ineffetti, non avrebbe senso prevedere una forte normativa sulla corruzione senzagarantire, in parallelo, una parimenti adeguata tutela di chi ha il coraggio didenunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza, rimanendo esposto aritorsioni da parte del datore di lavoro con tutte le conseguenze in ambitoeconomico, familiare e di salute che conosciamo benissimo. Lalegge suddetta estende l’applicabilità dell’art. 54 bis anche, seppur conalcune peculiarità, al settore privato, ma, soprattutto, chiarisce in modoinequivocabile l’applicabilità di tale forma di tutela ai militari ed alleforze di Polizia.Lalegge del 2017, recependo alcune linee guida del 2015 formulate dall’ANAC,interviene sull’art. 54 bis del D.Lgs 2001 (comunemente definito Testo Unicosul Pubblico Impiego) già previsto dalla L. 190/2012, mirando, si ripete, aduna più concreta protezione del denunciante attraverso una integralesostituzione di esso.Pertanto,a carico del whistleblower non potrà emanarsi alcun provvedimento che possaarrecargli qualsivoglia pregiudizio, diretto od indiretto, sul rapporto o sullecondizioni di lavoro. Adesempio: licenziamento, demansionamento, sanzioni. Èprevista infatti la nullità del provvedimento medesimo e la reintegrazione dellavoratore che abbia subito ciò a causa della sua segnalazione. Importanteevidenziare che viene posto a carico dell’amministrazione l’onere della prova sullanon riconducibilità della misura punitiva alla denuncia formulata in precedenzadal soggetto che la subisce. Ovviamentela tutela non potrà aversi, invece, qualora il whistleblower venga condannato,già in primo grado, per calunnia, diffamazione o per responsabilità civile, perlo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Sonoespressamente ricompresi nell’ambito della tutela anche i dipendenti degli entisottoposti a controllo pubblico, nonché i lavoratori ed i collaboratori delleimprese fornitrici della pubblica amministrazione. Perquanto riguarda gli aspetti relativi alla segnalazione stessa, non potrà, pernessun motivo, essere rivelata l’identità del dipendente che segnala attidiscriminatori e, nell’ambito del procedimento penale, la segnalazione saràcoperta nei modi e nei termini di cui all’articolo 329 del codice di procedurapenale (obbligo del segreto). La segnalazione è sottratta all’accesso previstodagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Necessario,tuttavia, che tale segnalazione sia rivolta a specifici soggetti: responsabileprevenzione della corruzione, ANAC, Autorità Giudiziaria ordinaria e contabile). L’ANACmette a disposizione sul proprio sito una applicazione riservata allesegnalazioni in tal senso che garantisce riservatezza e velocità nellatrattazione della vicenda, attraverso un sistema di protocollazione crittografico,che prevede la possibilità per il denunciante di colloquiare con l’ANAC e diconoscere lo stato della pratica avendo tutelata la propria riservatezza. Saràpoi cura dell’ANAC qualora ritenuto opportuno, contattare il Responsabile dellaprevenzione della corruzione dell’amministrazione oggetto della segnalazione o disporrel’invio della stessa alle istituzioni competenti (Autorità Giudiziaria, Guardiadi Finanza, Corte dei Conti, Ispettorato per la Funzione Pubblica). L’ANACnon è peraltro ancora intervenuta sulla disciplina delle modalità disegnalazione degli illeciti agli altri soggetti indicati dalla legge 179 del2017, pur prevedendo l’art. 1 comma 6 sanzioni (da € 10.000 a € 50.000) qualorala stessa ANAC accerti l’assenza o la non conformità delle procedure perl’inoltro e la gestione delle segnalazioni, nonché per la mancata verifica daparte del Responsabile della prevenzione della corruzione delle segnalazionieventualmente ricevute. Per quanto riguarda le tutele accordate al"whistleblower" privato, le stesse sono sostanzialmente conformi aquelle accordate al pubblico dipendente sia quanto alla nullità della misuraritorsiva che all’onere della prova a carico del datore di lavoro. In relazione alla tutela degliappartenenti alle forze armate ed alle amministrazioni militari, oggi è espressamente estesa a questi soggetti dal comma 2 dell’art. 54 bis per come riformato, ilquale prevede che: "Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cuiall’articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3". Ebbene, tra i soggetti indicatiproprio dalla norma suddetta vi sono anche il personale militare e delle Forzedi polizia di Stato. Di recente, l’ANAC è intervenuta nell’ambito di una nota vicenda riguardante un carabiniere, specificando un principio che, come abbiamoappena visto, è già ampiamente ed in modo inequivocabile, sancito dal nuovoart. 54 bis del decreto legislativo 165/2001.