PARTECIVILE E PROCESSO PENALE MILITARE
La questione origina dalla stesuradell’art. 270 cpmp che, sotto la rubrica "Azionecivile per le restituzioni ed il risarcimento del danno" prevedeva che "Nei procedimenti di competenza del giudicemilitare, l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del dannonon può essere proposta dai tribunali militari". Al secondo comma inoltre: " Ilgiudizio su di essa è sospeso fino a che sull’azione penale sia pronunciata,nella istruzione, la sentenza di proscioglimento non più soggetta aimpugnazione, o, nel giudizio, la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenutoesecutivo il decreto di condanna".Ora, prescindendo dalla circostanza che il secondocomma doveva ritenersi già superato da quanto disposto all’art. 211 att.C.p.p., notevole è stato l’intervento della Corte Costituzionale in merito allaammissibilità della costituzione di parte civile nel processo penale militare. In un primo momento, l’orientamentofu quello di non ritenerla ammissibile in quanto:"l’esclusione della costituzione di parte civile avanti i tribunali militari e’ pienamente giustificata dall’esigenza di assicurare con celerita’ la tutela della disciplina e del servizio militare, [....]in armonia con gli intentidel costituente, il quale limita soggettivamente ed oggettivamente la giurisdizione militare "ai reatimilitari commessi da appartenenti alle forze armate"(art. 103 della Costituzione). Talche’ non appare violato nemmeno l’art. 24della Costituzione, il quale garantendo la possibilita’ di agire in giudizioper la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, non eleva a regolacostituzionale quella del simultanens processus, ma lascia al legislatore ordinario ampia discrezionalita’quanto ai tempi e alle modalita’ di tale azione. Ne’, per gli stessimotivi, puo’ lamentarsi una menomazione di diritti inviolabili - impregiudicato restando il problema se essi possano richiamarsi in tema di dannopatrimoniale o non patrimoniale - poiche’ l’azione civile potra’ essere proposta dinanzi algiudiceordinario, a seguito della definizione del processo militare.". Quindi tutto si regolava sulla basedella ritenuta specialità della giurisdizione militare e degli interessitutelati. Ebbene, alla stregua dellemodifiche apportate in ambito normativo nel processo penale, la questione furiproposta e decisa diversamente dalla medesima Corte che così affermava:"La questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 270 del codice penale militare di pace già statasottoposta, in passato, all’esame di questa Corte (v. sentt. n. 106 del 1977e, in particolare, n. 78 del 1989), la quale, ritenendo che la legittimitàdella singola norma che ammette od esclude l’esperibilità dell’azione civilenel giudizio penale fosse da valutare "anche e soprattutto in relazione algenerale quadro dei rapporti tra le giurisdizioni delineato dal legislatoreordinario" (cfr. cit. sent. n. 78 del 1989), era allora pervenuta a decisionidi non fondatezza.Sulla base del medesimo criterio, inriferimento al mutamento del quadro normativo a seguito dell’entrata in vigoredel nuovo codice di procedura penale, ed alla luce dei principi successivamenteaffermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di armonizzazione fradiritto penale militare e diritto comune, si deve ora giungere a conclusionidiverse." Già si erano dichiarati incostituzionali i commi 1 e 2 dell’art. 373 c.p.m.p. nella parte in cui nonprevedevano che il danneggiato dal reato militare avesse la possibilità diproporre azione civile innanzi al giudice competente perchè appariva illogicauna condanna al risarcimento del danno senza l’esercizio effettivo della azionecivile. ( Corte Cost. Sent. N. 78 del 1989).Successivamente, lamedesima Corte si pronunciava con la sentenza in parte sopra riportata,dichiarando l’illegittimità costituzionle dell’art. 270 c.p.m.p. per contrastocon gli artt. 3 e 24 Cost., ritenendo, tra l’altro: "la disposizione di cui al primo comma dell’art. 270 del codice penalemilitare di pace (la quale, giova ripetere, pone un divieto derogatorio delprincipio generale di diritto comune) potrebbe essere ritenuta legittima soloove si riconoscesse una ragionevole giustificazione nella natura propria del procedimentomilitare, ovvero nella tutela di interessi considerati preminenti (così come,ad esempio, avviene in ordine alla esclusione della parte civile nel processopenale minorile, che ha una sua significativa motivazione nel tutelare "lapersonalità del minore dalle tensioni che può sviluppare la presenzadell’accusa privata": v. relazione al progetto preliminare delledisposizioni sul processo penale minorile). Come si è già detto,nel contesto delineato dal nuovo codice di procedura penale (diversamente daquanto avveniva nel codice previgente, cui è riferita la cit. sent. n. 78 del1989), ed in coerenza con la recente giurisprudenza di questa Corte, taledisparità di trattamento non può oggi ritenersi sorretta da ragionevole edadeguata giustificazione.Sono venute meno, infatti, le ragioni che sostenevano la tesi(posta a base della cit. sent. n. 78 del 1989) secondo cui la giurisdizionemilitare, istituita esclusivamente per la tutela della disciplina e delservizio militare, non avrebbe né motivo né capacità per l’apprezzamento diquestioni di carattere patrimoniale, in quanto i tribunali militari siconfigurerebbero come "giudici prevalentemente di fatto".Sul punto questa Corte ha già avuto occasione di affermareche l’evoluzione complessiva dell’ordinamento giudiziario militare di pace èdiretta a perseguire l’equiparazione della magistratura militare a quellaordinaria; pertanto, essendo la condizione dei magistrati militari oggi deltutto assimilata, per stato giuridico, garanzie di indipendenza edarticolazione di carriera, a quella dei magistrati ordinari (v. sent. n. 71 del1995), non è più possibile porre in dubbio l’idoneità del giudice militare ilquale nella sua attuale composizione collegiale è formato da una maggioranza dimagistrati di carriera a conoscere degli interessi civili nascenti dareato. In assenza, quindi, dispeciali o preminenti ragioni che giustifichino la disciplina in esame,l’attuale differenziazione, nel processo militare, delle modalità di eserciziodel diritto di azione e del diritto di difesa non può che ritenersi lesivadegli artt. 3 e 24 della Costituzione.". Di conseguenza, oggi èammissibile la costituzione di parte civile nel processo penale militare.