L’art. 1372 c.o.m. prevede:"E’ consentito l’esercizio del potere diannullamento di ufficio degli atti del procedimento disciplinare riconosciutiillegittimi dall’amministrazione militare, nei limiti sanciti dall’art. 21nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241". Quindi se ricorronoi presupposti previsti dall’articolo suddetto, la stessa amministrazione che liha emanati, può annullare gli atti ritenuti illegittimi (ad es. perché emessiin violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza).Attenzione che taleannullamento non sospende i termini per proporre eventuali ricorsiamministrativi o giurisdizionali. È ben possibile chel’amministrazione, invece di annullare l’atto, convalidi lo stesso, eliminandoi vizi, motivando però circa le esigenze di interesse pubblico da salvaguardareche rendono indispensabile tale scelta. L’amministrazionepoi, può rinnovare, anche parzialmente, gli atti annullati secondo le modalitàpreviste dall’art. 1373 c.o.m..