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Christian Petrina

Avv. Christian Petrina

Titolare 
Tel: 388 166 1470

dirittomilitare@studiolegalepetrina.com

Sanzioni disciplinari Polizia di Stato

2018-09-02 10:32

Avv. Christian Petrina

Procedimenti Disciplinari,

Sanzioni disciplinari Polizia di Stato

Il D.P.R. 737/1981 Tale norma si occupa dellesanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblicasicurezza. All’art. 1 prevede che

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Il D.P.R. 737/1981 Tale norma si occupa dellesanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblicasicurezza. All’art. 1 prevede che "l’appartenente ai ruoli della Amministrazione della pubblica sicurezzache viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplinaindicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di unordine, qualora i fatti non costituiscano reato, commette infrazionedisciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni: 1) richiamo orale; 2)richiamo scritto; 3) pena pecuniaria; 4) deplorazione; 5) sospensione dalservizio; 6) destituzione. Esaminiamo adesso, in breve, le varie sanzioni previste evidenziando,preliminarmente, un principio cardine in materia: la dovuta tempestività  delle contestazioni.In alcuni casi, infatti, si può verificare che la contestazione degliaddebiti sia formalizzata con ritardo rispetto a quando l’autorità procedente ne ha avuto conoscenza, determinando così, salvo alcune ipotesi particolari,una censurabilita’ del procedimento disciplinare ivi compresa l’eventualesanzione comminata.In materia di infrazioni, che possonosfociare in provvedimenti sanzionatori, vale quindi  il principio della immediatezza soggettiva erelativa. Tale principio comporta che il datore dilavoro deve contestare i fatti subito dopo esserne venuto a conoscenza, potendo solo fare trascorrere il tempostrettamente necessario per gli accertamenti del caso, al fine di consentireuna contestazione il più possibile specifica e circostanziata ( c.d.immediatezza relativa; in tal senso v. Cassazione civile, 18 luglio 1990, n.7343 e, da ultimo, Cass., nn. 4507, 1226, 12141 ed 11933 del 2003 ). Allo stesso modo, la disposizionecontenuta nell’art. 103 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, che risultaapplicabile ai procedimenti disciplinari dell’Amministrazione di pubblicasicurezza in virtù del rinvio operato dall’art. 31 del D.P.R. 25 ottobre 1981,n. 737 e che, com’è noto, fa obbligo all’amministrazione, una volta avutacontezza di una possibile infrazione disciplinare dal dipendente commessa, dicontestargli "subito" i fatti a lui addebitati. Ciò non vuol dire che la contestazione debba essere fatta"immediatamente", ma che non può procastinarsi oltre la compiuta conoscenza del fatto storico che integra laviolazione, alla quale si perviene con gli accertamenti del caso; ciò anche al finedi  consentire unaadeguata e pronta difesa all’accusato, che verrebbe sicuramente inficiata da unritardo nella contestazione degli addebiti.Detto ciò, vediamo quali sono lesanzioni disciplinari previste nel decreto su indicato.   Il richiamo orale previsto dall’art. 2 del D.P.R.737/1981 è "un ammonimento con cuivengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità causateda negligenza o da scarsa cura della persona o dell’aspetto esteriore. Puòessere inflitto da qualsiasi superiore senza obbligo di rapporto".  Il richiamo scritto.Previsto all’art. 3, "èuna dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite: 1) la reiterazione inlievi mancanze; 2) la negligenza in servizio; 3) la mancanza di correttezza nelcomportamento; 4) il disordine nella divisa o l’uso promiscuo di capi divestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa; 5) ilpernottamento senza autorizzazione fuori della caserma o dell’alloggiocollettivo di servizio; 6) il contegno comunque scorretto verso superiori, pariqualifica, dipendenti, pubblico".Viene applicato,  per iscritto, dal capodell’ufficio o dal comandante del reparto dal quale il trasgressoregerarchicamente dipende, mentre per i capi degli uffici o i comandanti direparto è inflitto dal capo della Polizia - direttore generale di pubblicasicurezza.   La pena pecuniaria.Consiste nellariduzione in misura non maggiore di 5/30 di una mensilità dello stipendio edegli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Tale sanzione vieneapplicata in caso di recidiva inerente una mancanza punibile con il richiamoscritto, o in caso di esercizio occasionale di commercio o di mestiereincompatibile. Altri casi :- il mantenimento, al di fuori diesigenze di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono inpubblico estimazione o la frequenza di locali o compagnie non confacenti alproprio stato;- il contrarre debiti senzaonorarli, ovvero contrarne con dipendenti o con persone pregiudicate o sospettedi reato;- l’allontanamento dalla sede diservizio da uno a cinque giorni senza autorizzazione;- l’abituale negligenzanell’apprendimento delle norme e delle nozioni che concorrono alla formazioneprofessionale;- l’inosservanza dell’obbligo dimantenere la permanenza o la reperibilita’;- la manifesta negligenza nelprendere visione dell’ordine di servizio;- l’omessa o ritardatapresentazione in servizio sino ad un massimo di quarantotto ore;- la grave negligenza inservizio;- il ritardo o la negligenzanell’esecuzione di un ordine;- l’irregolarita’ nell’ordine ditrattazione degli affari;- l’inosservanza del dovere diinformare immediatamente i superiori della ricezione di un ordine la cuiesecuzione costituisce manifestamente reato;- l’inosservanza delle norme dicomportamento politico fissate per gli appartenenti ai ruoli dellaAmministrazione della pubblicasicurezza; - l’inosservanza delle norme cheregolano i diritti sindacali degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazionedella pubblicasicurezza; - l’emanazione di un ordine nonattinente al servizio o alla disciplina o eccedente i compiti d’istituto olesivo della dignita’personale; - l’omissione o l’imprecisionenell’emanazione di ordini o di disposizioni di servizio;- qualsiasi altro comportamento,anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi,comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruolidell’Amministrazione della pubblica sicurezza.  La deplorazione. Disciplinatadall’art. 5 del D.P.R. 737/1981, ed inflitta dagli stessi organi previstidall’articolo 4, è "una dichiarazione scritta di formaleriprovazione, con la quale vengono punite: le abituali o gravi negligenzenell’adempimento dei propri doveri; le persistenti trasgressioni già punite consanzioni di minore gravità; le gravi mancanze attinenti alla disciplina o allenorme di contegno; le mancanze gravemente lesive della dignità delle funzioni;gli atti diretti ad impedire o limitare l’esercizio dei diritti politici osindacali o del mandato di difensore o di componente di un organo collegialeprevisto dalle norme sulla Polizia di Stato; la negligenza nel governo o nellacura delle condizioni di vita e di benessere del personale o nel controllo sulcomportamento disciplinare dei dipendenti; la negligenza o l’imprudenza o lainosservanza delle disposizioni sull’impiego del personale e dei mezzi o nell’uso,nella custodia o nella conservazione di armi, esplosivi, mezzi, materiali,infrastrutture, carteggio e documenti". Ad essa consegue il"ritardo di un anno nell’aumento periodico dello stipendio o nell’attribuzionedella classe di stipendio superiore, adecorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivoalla data nella quale la mancanza è stata rilevata. La deplorazione può essereinflitta anche in aggiunta alla pena pecuniaria in relazione alla gravità dellamancanza e alla personalità del responsabile". La sospensione dal servizio.Prevista all’art. art. 6 delD.P.R. 737/1981, consite nell’ "allontanamento dal servizio per un periododa uno a sei mesi, con la privazione della retribuzione mensile, salva laconcessione di un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendioe degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delledisposizioni vigenti, oltre gli assegni per carichi di famiglia". Viene applicata dal capo dellaPolizia, previo giudizio del consiglio centrale di disciplina nel caso in cuisoggetto passivo sia un dirigente o avente ruoli direttivi e, negli altri casi,il parere preventivo viene dato dal consiglio provinciale di disciplina. 
La destituzione. Disciplinata dall’’ art. 10 delD.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, consiste nella cancellazione dai ruolidell’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza la cuicondotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio. La destituzione è inflitta: per atti che rivelino mancanzadel senso dell’onore o del senso morale; per atti che siano in gravecontrasto con i doveri assunti con il giuramento; per grave abuso di autorità o difiducia; per dolosa violazione dei doveriche abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all’Amministrazione dellapubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati; per gravi atti diinsubordinazione commessi pubblicamente o per istigazione all’insubordinazione;per reiterazione delle infrazioniper le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistenteriprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimentidisciplinari; per omessa riassunzione delservizio, senza giustificato motivo, dopo cinque giorni di assenza arbitraria. La destituzione è inflitta con lestesse modalità previste per la sospensione dal servizio. La destituzione è la più gravesanzione disciplinare prevista per la Polizia di Stato. Con l’irrogazione diquesta sanzione cessano i rapporti di lavoro tra l’agente di polizia e laPubblica Amministrazione .L’art.8 prevede poi la cddestituzione di diritto:  L’appartenente ai ruolidell’Amministrazione della pubblica sicurezza incorre nella destituzione didiritto: a) per condanna passata in giudicato per i delitti contro lapersonalita’ dello Stato; per i delitti di peculato, malversazione,concussione, corruzione; per i delitti contro la fede pubblica, escluso quellodi cui allo art. 457 del codice penale; per i delitti contro la moralita’pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 delcodice penale e per i delitti previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 20febbraio 1958, n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito,furto, truffa, appropriazione indebita, sequestro di persona a scopo di rapinao di estorsione, circonvenzione di persone incapaci, usura, ricettazione; perogni tipo di delitto a fine di eversione; per i delitti previsti dalla leggesul nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e perqualsiasi altro delitto non colposo per il quale sia stata irrogata una penanon inferiore ad un anno di reclusione; ((2)) b) per condanna, passata ingiudicato, che importi l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; c) perapplicazione di una misura di sicurezza personale di cui all’art. 215 delcodice penale ovvero di una misura di prevenzione prevista dall’art. 3 dellalegge 27 dicembre 1956, n. 1423. Nei casi contemplati dal precedente art. 7 edal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza e’ regolatodalle disposizioni vigenti qualifiche dirigenziali e direttive; con decreto delcapo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza per ilrestante personale. Tuttavia, la Corte Costituzionalecon sentenza 12-14 ottobre 1988, n. 971  hadichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 8 lett. a) del D.P.R.737/81, insieme ad altre norme sul tema, nalla parte in cui non è previsto il procedimento disciplinare in questi casi.  Infine, ricordiamo che ladefinizione di illecito disciplinare è data dalla Circolare Ministeriale n.333/800/9820.A del 28/12/1981 per la quale è tale qualsivoglia condotta postain essere da un appartenente agli organi di Polizia di Stato mediantel’inosservanza di regolamenti o norme attinenti alla  condotta oppure nel caso di inosservanza diun ordine specifico ricevuto.  Ricordiamo, inoltre, che secondoquanto previsto all’art 11 del dpr  737/1981, nel caso in cui per il medesimofatto si venga sottoposto sia a procedimento penale che disciplinare,quest’ultimo rimane sospeso fino a che il primo non sia definito con sentenzapassata in giudicato . 

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