Breveanalisi dei rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare.
Inprimo luogo, onde sfatare una errata convinzione che più volte mi vienemanifestata, evidenzio, sin da subito, che il procedimento disciplinare, oggi,riveste una sua piccola autonomia rispetto a quello penale. Ciò in virtù di una seriedi interventi legislativi, da ultimo quello apportato dal d.lgs. 91/2016, che hainteressato anche l’art. 1393 del d.lgs. 66/2010.Taleregola, per cui non si avrà né sospensione del procedimento né, tantomeno, rinviodel medesimo, è categorica nel caso in cui ci si trovi di fronte ad azionedisciplinare per infrazioni di minore gravità ed estranee al servizio. Infatti,vi sono due deroghe espressamente previste dalla suddetta norma :laprima, prevede che nel caso in cui ci si trovi innanzi ad infrazioni di maggiore gravità,punibili con la consegna di rigore di cui all’art. 1362 o con le sanzionidisciplinari di stato di cui all’art. 1357, soltanto nei casi di particolarecomplessità dell’accertamento del fatto, ovvero nel caso in cui, dopo gliaccertamenti preliminari, non si hanno sufficienti elementi conoscitivi per unavalutazione disciplinare, non si avrà apertura del procedimento disciplinare se non a conclusione di quello penale.Laseconda ipotesi derogante si ha nel caso in cui si tratti di atti ocomportamenti tenuti dal militare durante lo svolgimento delle propriefunzioni, in adempimento di obblighi di dovere e di servizio (non rientrano queicomportamenti tenuti in orario di servizio, ma per ragioni proprie),escludendosi, in tal caso, la possibile apertura del procedimento disciplinaree la immediata ed obbligatoria sospensione di quello eventualmente giàpromosso.Comunque, potrà aversi la sospensione precauzionale dall’impiego ex art. 916. Altermine del procedimento penale che causò il rinvio o la sospensione di quellodisciplinare, la contestazione degli addebiti dovrà aver luogo entro novantagiornidalladata in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale del provvedimentopenale di chiusura, sia esso sentenza, decreto o provvedimento diarchiviazione, nel caso di procedimento disciplinare di stato, mentre nel casodi procedimento disciplinare di corpo, la suddetta contestazione dovrà avveniresenza ritardo avuto riguardo alla conoscenza dei provvedimenti penali di cuisopra. Ilcomma 2 dell’art. 1393 d.lgs 66/2010, prevede che nella ipotesi in cui il procedimentodisciplinare non sia stato sospeso e si sia concluso, ma, a conclusione delprocedimento penale, sia intervenuto un provvedimento assolutorio, il militareha sei mesi di tempo dalla irrevocabilità della decisione penale, per proporre unaistanza di riapertura del procedimento disciplinare. Tale termine è previsto apena di decadenza.Ilprocedimento disciplinare deve essere riaperto entro 90 gg dal deposito dellaistanza, con rinnovo della contestazione di addebito e si conclude entro 270gg.Occorre,tuttavia, distinguere le diverse ipotesi:nelcaso in cui vi sia assoluzione perché "ilfatto non sussiste" o perchè "l’imputato non lo ha commesso", il procedimentodisciplinare va archiviato, mentre nella ipotesi di assoluzione "perchè ilfatto non costituisce reato" il procedimento disciplinare si concluderà senzasanzioni o con una inferiore o con la stessa già inflitta. La differenza ditrattamento è giustificata dalla circostanza che in tale formula assolutoria il fatto contestato è stato commesso, ma viene esclusa la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma (dolo) e quindi esclusa la possibilità di condannare in sede penale.Nelcaso, invece, in cui intervenga un provvedimento di condanna per un fatto per il qualesi era ritenuto non sussistere una responsabilità disciplinare, l’AutoritàMilitare riapre il procedimento disciplinare entro 90 gg dalla conoscenzaintegrale del provvedimento penale. Ovviamente si avrà il rinnovo dellacontestazione dell’addebito.Tale riaperturasi avrà anche nella ipotesi in cui il procedimento disciplinare si sia concluso conuna sanzione conservativa ed il fatto oggetto di contestazione potrebbecomportare la sanzione della perdita del grado di rimozione o la cessazionedalla ferma o rafferma. Quindi, nel caso di sussistenza di un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto di apposita contestazione disciplinare, non tutte le formule assolutorie possono considerarsi liberatorie per il militare coinvolto, avuto riguardo, appunto, al procedimento disciplinare.