CAUSA DI SERVIZIO ED EQUOINDENNIZZO La causa di servizio è untermine che indica una tutela per i dipendenti statali, compresi i militari,che subiscono infermità, patologie o lesioni causate direttamente o comunque determinateper la maggiore dalla propria attività lavorativa. Nel caso in cui laPubblica Amministrazione non proceda di ufficio, occorre presentare unaapposita istanza.La domanda per ilriconoscimento della causa di servizio va presentata all’Ente lavorativo diappartenenza (o all’ultimo ente di servizio se l’interessato è già inpensione). Ricevuta l’istanza, l’Ente suddetto trametterà la domanda e ladocumentazione allegata alla Commissione competente. Ovviamente nella domandaoccorre indicare le cause e le motivazioni per cui si ritiene sussistente ilnesso causale con l’espletamento del servizio. Ciò non è sempre è facile,soprattutto quando si tratta di patologie legate a sindromi pschiatriche. Il termine per la presentazione è di 6 mesi dalla data in cui si èverificato il fatto dal quale è scaturita l’infermità o da quella in cui si èavuta conoscenza del danno, lesione o aggravamento.
Per il suddetto EQUO INDENNIZZO,consistente in una somma di denaro corrisposta una tantum dall’Amministrazione, la domanda può essere presentata contestualmentea quella di causa di servizio, o anche successivamente, ma non dopo i 6 mesidalla data di notifica o comunicazione del provvedimento concessivo. Può esserepresentata anche nel corso del procedimento di riconoscimento della causa diservizio, ma non oltre i 10 gg dalla ricezione della comunicazione ex art. 7comma 2 o art. 8 comma 2. In tal caso il procedimento si estende, ovviamente,anche al riconoscimento dell’equo indennizzo. Dopo la cessazione dal servizio, il termineper la presentazione della domanda di equo indennizzo è sempre di 6 mesi dallaconoscenza della menomazione derivante dall’infermità, entro il limite massimodi 5 anni (dieci in caso di alcune malattie gravi es. morbo di Parkinson) dalcollocamento a riposo. Nel caso vi sia un aggravamento della situazione, ladomanda di ricalcolo dell’equo indennizzo, tenuto conto del suddettoaggravamento, è soggetta al termine quinquennale dalla comunicazione delprovvedimento di prima liquidazione; tra l’altro tale maggiorazione può essereconcessa una sola volta per ogni infermità. Ricordiamoci che deve essere detratto dall’equo indennizzo quanto già percepitodal dipendente, per la stessa infermità, in virtù di assicurazioni a caricodello Stato o di altra Pubblica Amministrazione (es. una tantum o renditaINAIL). Tale sottrazione non si applica in caso di assicurazioni private. Nel caso in cuisopravvenga una nuova infermità dipendente anche questa da causa di servizio, potràricalcolarsi un nuovo indennizzo da liquidare cumulativamente col primo, se acausa della minorazione subita si rientra in una categoria superiore a quellaper la quale fu calcolato il primo indennizzo. È ovvio che dall’ importoricalcolato verrà detratto quanto in precedenza già liquidato. L’importodell’equo indennizzo è ridotto del 25% se l’istante ha superato i 50 anni e del50% se è ultrasessantenne. In entrambi i casi i suddetti anni di età devonoessere compiuti al momento del sinistro.